LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53 - Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato

Coming into Force08 Marzo 1989
Enactment Date01 Febbraio 1989
Published date21 Febbraio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/02/21/089G0065/CONSOLIDATED/20170622
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-1989
TITOLO I NORME SULLO STATO GIURIDICO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dl Corpo della guardia di finanza si distinguono in:

    1. vicebrigadieri in servizio permanente;

    2. vicebrigadieri in ferma volontaria;

    3. vicebrigadieri in congedo;

    4. vicebrigadieri in congedo assoluto.

  2. I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

  3. Ai vicebrigadieri che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'eta' sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

Art 1.
  1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri e dl Corpo della guardia di finanza si distinguono in:

    1. marescialli in servizio permanente;

    2. marescialli in ferma volontaria;

    3. marescialli in congedo;

    4. marescialli in congedo assoluto.

  2. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

  3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'eta' sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. 3

    AGGIORNAMENTO (3)

    Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Art 1.

((1. I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:

  1. marescialli in servizio permanente;

  2. marescialli in ferma volontaria;

  3. marescialli in congedo;

  4. marescialli in congedo assoluto.

  1. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva.

  2. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di eta' si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche', in quanto compatibili, l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 2.
  1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

    1. appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;

    2. appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;

    3. carabinieri ausiliari in ferma volontaria;

    4. appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.

  2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

  3. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione , mestriere, industria o commercio, ne comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

  4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

  5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militari di truppa" e "servizio continuativo" riferite all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con le dizioni "personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati" e "servizio permanente".

Art 2.
  1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

    1. appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;

    2. appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;

    3. carabinieri ausiliari in ferma volontaria;

    4. appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto.

  2. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

  3. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione , mestriere, industria o commercio, ne comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

  4. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati.

    5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di "personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri", "personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente". 3

    AGGIORNAMENTO (3)

    Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Art 2.

((1. I graduati e i finanzieri si distinguono in:

  1. appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;

  2. appuntati e finanzieri in ferma volontaria;

  3. appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

  1. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

  2. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

  3. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato.

  4. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di "personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri" e "servizio permanente".))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 3.
  1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Art 3.
  1. Gli allievi carabinieri e finanzieri e gli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni quattro, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5. 3

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Art 4.
  1. Al termine della ferma volontaria i carabinieri, i finanzieri e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che conservino l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualita' morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente con determinazione del comandante generale che puo' delegare tale facolta' ai comandanti di Corpo.

  2. Possono ottenere altresi' l'ammissione al servizio permanente, con le modalita' di cui al comma 1, i vicebrigadieri che abbiano un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni.

  3. La domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente va presentata, almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui e' in forza il militare.

  4. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, qualora ritenga che il medesimo non sia meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al comandante generale, che decide, sentito il parere della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata da tre appuntati da lui designati. Avverso la decisione l'interessato puo' esperire le impugnative di legge.

  5. I militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria e' considerato come servizio...

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