I trasferimenti transfrontalieri di denaro

AutoreMichele Carbone
Pagine395-419

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@1. Il Regolamento CE n. 1889/2005

Uno dei compiti della Comunità è promuovere nell'insieme della stessa uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria. Ciò comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Il 15 dicembre 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 26 ottobre 2005757, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa. La sua applicazione è stata differita al 15 giugno 2007, per consentire agli Stati membri di armonizzare le legislazioni nazionali. In merito, è opportuno comunque sottolineare che il Regolamento 1889, al pari degli altri regolamenti comunitari emanati ai sensi dell'art. 249 del Trattato CE, è di per se stesso obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, per cui produce effetti immediati simili a quelli dei provvedimenti di legge nazionali. Page 396

L'emanazione del citato Regolamento ha avuto come esplicita finalità l'integrazione delle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (cosiddetta terza Direttiva antiriciclaggio), che ha sostituito ed abrogato la Direttiva 91/308/CEE, modificata, a sua volta, dalla Direttiva 2001/97/CE. In particolare, la terza Direttiva ha perfezionato il meccanismo comunitario volto a prevenire il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo, controllando le operazioni effettuate attraverso enti creditizi e finanziari, taluni tipi di professioni nonché distinte attività economiche.

Essendosi prospettato il rischio che tale meccanismo incentivasse l'aumento dei movimenti di denaro contante al seguito per fini illeciti, a livello comunitario si è ritenuto opportuno realizzare un sistema di sorveglianza sul denaro contante in entrata e in uscita dalla Comunità. Questo sistema assolve, infatti, il fondamentale compito di arginare, anche mediante i controlli doganali, il fenomeno del riciclaggio che, come è noto, è una delle manifestazioni più dannose della criminalità organizzata che, attraverso di esso, riesce a rafforzarsi e ad acquisire posizioni dominanti nell'economia legale dei Paesi, minacciandone così la stabilità e la credibilità finanziaria.

Atteso che lo sviluppo della finanza internazionale ha favorito l'emergere di una criminalità transnazionale che non teme le frontiere e sfrutta a proprio vantaggio le differenze tra i sistemi legislativi dei vari Paesi, sono state promosse ed avviate tecniche comuni per l'azione di contrasto al riciclaggio, nell'acquisita consapevolezza dell'inutilità degli strumenti di lotta che operano soltanto a livelli nazionali. Occorre peraltro tener conto delle iniziative complementari in corso in altri organismi internazionali, ad esempio il Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (G.A.F.I.), istituito dal vertice del G7 tenutosi a Parigi nel 1989. La raccomandazione speciale n. 9 del G.A.F.I. del 22 ottobre 2004 esorta i governi ad attuare provvedimenti per l'individuazione dei movimenti materiali di denaro contante, compreso un sistema di dichiarazione o altro obbligo di divulgazione.

Il Regolamento CE n. 1889/2005 è, pertanto, intervenuto nella specifica materia con la precipua finalità di conciliare gli elementi fondamentali delle legislazioni dei vari Stati membri per garantire un livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere comunitarie, senza arrecare pregiudizio alle misure nazionali volte a controllare i flussi di capitali all'interno dell'Unione europea.

Alcuni Paesi, tra cui l'Italia, erano già dotati di un sistema di sorveglianza, sebbene istituito per scopo diverso, e, conseguentemente, si è resa necessaria l'armonizzazione degli elementi fondamentali di tale apparato, pena il non corretto funzionamento del mercato interno a causa di asimmetrie normative.

Giova infine evidenziare che la Comunità europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà (art. 5 del Trattato), laddove l'obiettivo del regolamento in rassegna non possa essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e possa dunque, a causa della dimensione transnazionale dei fenomeni di riciclaggio nel mercato interno, essere realizzato meglio a livello comunitario. Lo stesso regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nella citata disposizione. Page 397

@2. Le prescrizioni regolamentari comunitarie

Il corpo normativo del Regolamento n. 1889/2005 si compone di 11 articoli, preceduti da 15 considerata. Di seguito sono esposte le prescrizioni ivi dettate.

Definizioni - Ai fini di un'interpretazione uniforme del regolamento, sono state ritenute opportune talune definizioni. In particolare, per:

- "autorità competenti", le autorità doganali degli Stati membri o altre autorità autorizzate dagli Stati membri ad applicare il citato regolamento;

- "denaro contante":

* strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emes-si al portatore quali travellers cheque, strumenti negoziabili (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;

* banconote e monete in circolazione come mezzo di scambio.

Obbligo di dichiarazione - Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce758. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.

La suddetta dichiarazione specifica: il dichiarante, inclusi nome completo, data e luogo di nascita e cittadinanza; il proprietario del denaro contante; il destinatario del denaro contante; l'importo e la natura del denaro contante; l'origine e la destinazione del denaro contante; l'itinerario seguito; il mezzo di trasporto utilizzato.

Le informazioni sono fornite in forma scritta, orale o elettronica secondo quanto deciso dallo Stato membro. Tuttavia il dichiarante, qualora lo desideri, ha diritto di fornire le informazioni per iscritto. Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione scritta, una copia autenticata è rilasciata al dichiarante su richiesta. Page 398

Poteri delle autorità competenti - Al fine di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione, i funzionari delle autorità competenti sono autorizzati, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto759. In caso di inadempimento del prescritto obbligo di dichiarazione, il denaro contante può essere trattenuto mediante decisione amministrativa alle condizioni previste dalla legislazione nazionale.

Registrazione e trattamento delle informazioni - Le informazioni ottenute mediante la dichiarazione nonché nell'esercizio dei poteri di controllo sono registrate e trattate dagli organi competenti dello Stato e sono messe a disposizione delle autorità antiriciclaggio di detto Paese760.

Qualora risulti dai controlli che una persona fisica entra nella Comunità o ne esce con somme di denaro contante inferiori alla soglia fissata e se sussistano indizi di attività illecite associate al movimento di denaro contante di cui alla direttiva 2005/60/CE, dette informazioni, il nome completo, la data e il luogo di nascita e la cittadinanza di tale persona nonché i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato possono anch'essi essere registrati e trattati dagli organi competenti dello Stato membro e messi a disposizione delle citate autorità.

Scambio di informazioni - Qualora indizi indichino che le somme di denaro contante sono connesse ad attività illecite, associate al movimento di denaro contante, le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione o i controlli possono essere trasmesse alle autorità competenti di altri Stati membri761. Il regolamento (CE) n. 515/97 si applica mutatis mutandis762. Page 399

Qualora indizi indichino che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, le informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Scambio di informazioni con i Paesi terzi - Nel quadro della mutua assistenza amministrativa, le informazioni ottenute ai sensi del regolamento n. 1889/2005 possono essere comunicate dagli Stati membri o dalla Commissione a un Paese terzo, fatto salvo il consenso delle autorità competenti che le hanno ottenute e nel rispetto delle pertinenti disposizioni nazionali e comunitarie relative alla trasmissione di dati a carattere personale a Paesi terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali scambi di informazioni qualora ciò rivesta un interesse particolare per l'attuazione del regolamento in esame.

Segreto d'ufficio - Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dalle autorità competenti salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite. La trasmissione delle informazioni è tuttavia consentita se le autorità competenti sono tenute a divulgarle in virtù delle norme vigenti, in particolare nell'ambito di procedimenti giudiziari. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in...

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