Principali trattati internazionali multilaterali

AutoreMarco Tolla
Pagine67-138

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@1. Introduzione

Come rappresentato in precedenza, ormai da tempo numerosi Stati hanno maturato una forte consapevolezza della pericolosità sociale ed economica del riciclaggio, soprattutto con riferimento alle sue manifestazioni transnazionali. Tale accresciuta sensibilità trova testimonianza nell'elevato numero di trattati internazionali stipulati, negli ultimi venti anni, con lo scopo di contrastare il reato in rassegna (mediante la costituzione di presidi normativi diretti alla sua prevenzione e repressione) e, in termini più generali, di assicurare un'efficace aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti.

Nell'ambito dei sopra indicati accordi (che, a differenza dei principi e delle raccomandazioni esaminate nel precedente capitolo, sono atti di diritto internazionale Page 68 aventi un valore giuridicamente vincolante per i Paesi contraenti120), assumono un'importanza fondamentale tre convenzioni multilaterali, che hanno contribuito in maniera determinante al rafforzamento delle legislazioni nazionali ed al potenziamento della cooperazione interstatuale nel campo della lotta al riciclaggio ed alla criminalità economica. Più precisamente, ci si riferisce alla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, alla Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato ed alla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite del 2000 sulla criminalità organizzata transnazionale.

Di seguito, verranno esaminati i tre menzionati accordi, in modo da apprezzarne i contenuti con particolare riguardo alla disciplina afferente all'introduzione del reato di riciclaggio negli ordinamenti nazionali ed alle previsioni inerenti agli strumenti di cooperazione tra Stati. Le convenzioni saranno analizzate in ordine cronologico, al fine di meglio evidenziare l'evoluzione e la stratificazione delle disposizioni di diritto internazionale ad esse riferibili, concernenti il fenomeno criminale in esame.

Infine, verrà analizzata anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, che, sebbene ad oggi ratificata da pochi Stati, costituisce un'importante evoluzione della Convenzione di Strasburgo del 1990.

@2. La Convenzione O.N.U. di Vienna del 1988

La Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, stipulata a Vienna il 19 dicembre 1988121, costituisce il primo trattato multilaterale generale122 a prevedere disposizioni dirette al contrasto del fenomeno Page 69 del riciclaggio ed all'introduzione di tale reato nelle legislazioni nazionali123. Sul punto, comunque, è opportuno sottolineare che l'accordo in rassegna è frutto dell'attività condotta dalle Nazioni Unite124 nel campo della repressione del traffico illecito dei narcotici e, pertanto, la disciplina antiriciclaggio in esso contenuta deve essere intesa come un aspetto particolare della lotta condotta contro tale mercato illegale.

In merito, va evidenziato che l'attività delle Nazioni Unite nello specifico settore è stata sempre molto intensa, infatti possono essere annoverati anche altri importanti atti internazionali promananti da tale Organizzazione che hanno preceduto la convenzione in rassegna. In particolare, si possono elencare: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961125; la Convenzione sulle sostanze psicotrope di Vienna del 21 febbraio 1971126 e, successivamente, il Protocollo di emendamenti alla Convenzione unica sugli stupefacenti, firmato a Ginevra il 25 marzo 1972127. Page 70 Gli atti internazionali ora menzionati hanno definito un quadro generale per controllare l'abuso di stupefacenti e psicotropi e reprimere il loro traffico, mediante la regolamentazione dell'uso lecito di tali sostanze per finalità mediche o scientifiche e, al contempo, l'introduzione nelle legislazioni nazionali dei reati di produzione, traffico e commercio di narcotici e psicotropi e la previsione di forme di cooperazione internazionale nello specifico settore, senza però contemplare strumenti di contrasto relativi agli aspetti finanziari connessi a dette attività criminali. Negli anni '80, sulla scorta della constatazione delle imponenti dimensioni ormai raggiunte dal narcotraffico, fu dato un nuovo impulso alla collaborazione inter- statuale diretta a reprimere l'offerta illegale di droga, prevedendo però, grazie soprattutto all'impegno degli Stati Uniti d'America, nuove strategie di contrasto basate anche sull'aggressione degli enormi proventi illeciti derivanti dal traffico degli stupefacenti128. Pertanto, divenne evidente la necessità di prevedere specificatamente, nell'ambito delle legislazioni nazionali, il reato di riciclaggio, che invece, all'epoca, era assente negli ordinamenti giuridici di numerosi Paesi, inibendo in tal modo una penetrante lotta nei confronti delle organizzazioni criminali. Tale evoluzione nella concezione degli strumenti di contrasto al narcotraffico fu fatta propria dalla Conferenza internazionale di Vienna del 1987, conclusasi con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, entrata in vigore in data 11 novembre 1990129, che ancora oggi, ormai recepita dalla maggior parte degli Stati130, può essere considerata il cardine per la cooperazione interstatuale nella lotta al traffico di droga e costituisce il primo strumento internazionale di grande portata che fa espressa menzione del reato di riciclaggio e dell'obbligo di confisca dei proventi di reato131.

Per quanto riguarda i contenuti della convenzione, l'innovatività del trattato si può evincere già dal preambolo, laddove, dopo aver rappresentato la gravità della situazione connessa al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope ed i pericoli derivanti dallo stesso sul piano sociale, economico e politico, viene espressa la volontà di assicurare la repressione di tale attività criminale, prevedendo, tra l'altro, il rafforzamento ed il completamento delle misure delineate dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal Protocollo del 1972, e dalla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, il perfezionamento di strumenti Page 71 giuridici che assicurino una maggiore efficacia della cooperazione internazionale in materia penale nello specifico settore e l'aggressione dei notevoli profitti derivanti dai reati in argomento.

Nei primi due articoli dell'accordo vengono individuate le definizioni terminologiche connesse al testo del trattato (articolo 1) ed il relativo ambito di applicazione (articolo 2). Con riferimento a quest'ultimo, è stata prevista l'adozione da parte di ciascun Paese aderente delle misure necessarie per assolvere gli obblighi assunti ai sensi della convenzione, ivi compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali del rispettivo ordinamento giuridico interno.

Inoltre, il trattato prevede, in conformità con il diritto internazionale, che le Parti adempiano ai loro obblighi in maniera compatibile con i principi della parità sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, nonché con il principio del non intervento negli affari interni di altri Paesi, astenendosi dall'esercitare sul territorio di un altro Stato contraente competenze e funzioni esclusivamente riservate alle autorità di quest'ultimo dalla sua legislazione nazionale.

@@2.1 Disposizioni sulle ipotesi di reato riconducibili al riciclaggio

La Convenzione di Vienna del 1988 all'articolo 3, rubricato "Reati e sanzioni", ha individuato un insieme di condotte in relazione alle quali è stata prevista l'introduzione di specifiche disposizioni penali negli ordinamenti giuridici degli Stati partecipanti all'accordo. Più precisamente, l'articolo in argomento elenca una serie di fattispecie criminose connesse alla produzione, al traffico ed alla distribuzione di stupefacenti e sostanze psicotrope, tra cui è contemplata anche l'ipotesi di riciclaggio.

Con particolare riferimento a quest'ultimo reato, è stata prevista l'introduzione, conformemente alle legislazioni nazionali degli Stati aderenti al trattato ed in caso di condotta intenzionale, di norme penali incriminatrici dirette a reprimere due diverse fattispecie riconducibili:

- alla conversione od al trasferimento di beni, effettuati con la consapevolezza che gli stessi provengano da una delle attività criminali inerenti alla produzione, al traffico ed alla distribuzione di stupefacenti o sostanze psicotrope previste dalla stessa convenzione o dalla partecipazione alla relativa perpetrazione, al fine di dissimulare o contraffare l'origine illecita di detti beni od aiutare qualsiasi persona implicata nella commissione di una delle cennate attività ad eludere le conseguenze legali dei propri atti;

- alla dissimulazione od alla contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere provenienti da una delle attività criminali connesse alla produzione, al traffico ed alla distribuzione di stupefacenti o sostanze psicotrope previste dal trattato o dalla partecipazione ad uno di detti atti criminosi. Page 72

Esaminando le sopra indicate ipotesi di condotta, occorre innanzi tutto premettere che, coerentemente con la natura dell'accordo in rassegna, i reati presupposto delle stesse sono costituiti dalle fattispecie criminose relative all'offerta illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope previste dal trattato.

Sotto il profilo oggettivo, costituiscono riciclaggio sia la conversione od il trasferimento di beni derivanti da tali reati, al fine di dissimularne o contraffarne la provenienza criminale, sia la dissimulazione o la contraffazione di detti proventi. In sostanza, mentre la prima ipotesi comprende una...

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