Sospensione dei mutui e cessazione dei rapporti di lavoro

AutorePasqualino Albi
Pagine795-798
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Sospensione dei mutui e cessazione dei rapporti di lavoro
Pasqualino Albi
Norme commentate: art. 2, commi 48 e 49,
l. 28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Le innovazioni apportate alla disciplina originaria. - 2. Le ragioni legittimanti la
sospensione del mutuo.
1. L’art. 3, cc. 48 e 49 della l. n. 92/2012 ha modificato e integrato la di-
sciplina già introdotta dall’art. 2, cc. 475-480, l. 24 dicembre 2007 n. 244 in
tema di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa.
Tale disciplina prevede che per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi
può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte
e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel cor-
so dell’esecuzione del contratto.
Ove la richiesta formulata dal mutuatario venga accolta, la durata del
contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un
periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il
pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità origi-
nariamen te previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto
fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo1.
Le novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma del 2012 riguardano
le condizioni per poter accedere al beneficio della sospensione.
Rispetto alla disciplina previgente si deve registrare una significativa re-
strizione nell’accesso al beneficio.
In primo luogo, mentre l’originario testo della legge prevedeva che la so-
spensione «non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento
esecutivo per l’escussione delle garanzie», la disciplina vigente preclude la
possibilità di accedere al beneficio in caso di: a) ritardo nei pagamenti supe-
1 Il legislatore del 2012, riformulando l’art. 2, c. 476 l. n. 244/2007, ha previsto che la so-
spensione del mutuo non deve comportare l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istrut-
toria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Per effetto della riforma del 2012, la sospensione riguarda anche i mutui: a) oggetto di opera-
zioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della l. 30
aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del
testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione
alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga; c) che hanno già fruito di altre misure di so-
spensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento
superiore a diciotto mesi (art. 2, c. 476-bis, l. n. 244/2007).

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