La responsabilità solidale negli appalti
Autore | Valentina Pasquarella |
Pagine | 799-817 |
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La responsabilità solidale negli appalti
Valentina Pasquarella
Norme commentate: art. 4, comma 31, lett. a)
e b), l. 28 giugno 2012, n. 92; art. 13-ter,
comma 1, l. 7 agosto 2012, n. 134.
SOMMARIO: 1. L’intricato quadro normativo antecedente alle ll. nn. 92 e 134 del 2012. - 2. Le novi-
tà introdotte in materia di responsabilità solidale dalla l. n. 92/2012 […] - 3. […] e dalla l. n.
134/2012. - 4. Osservazioni conclusive.
1. L’attenzione del legislatore per le ipotesi di dissociazione imprendito-
riale e, in particolare, per il tema degli appalti, è dimostrato dall’incessante pro-
cesso riformatore che, dal 2003 ad oggi con i recenti provvedimenti legislativi di
giugno (l. n. 92) e di agosto (l. n. 1341) 2012, ha investito la materia.
Nel corso delle legislature susseguitesi negli ultimi nove anni, l’iper-
trofico legislatore è intervenute più volte sulle norme relative al lavoro negli
appalti, aggiungendo nuove disposizioni o modificando/integrando la disci-
plina vigente, lasciando trasparire, seppure «secondo un indirizzo di politica
del diritto non sempre apparso nitido nemmeno nell’àmbito della stessa mag-
gioranza»2, per un verso, la voluntas legis di rafforzare la protezione dei la-
voratori coinvolti nei fenomeni di decentramento produttivo, responsabiliz-
zando in primis il datore di lavoro e attribuendo un ruolo di garanzia al coob-
bligato in via solidale; per un altro, la problematicità di approntare un effica-
ce sistema di tutele in un àmbito tanto complesso.
L’obiettivo, senz’altro arduo, di contemperare le pretese creditorie (trat-
tamenti retributivi e contributi previdenziali) dei lavoratori impiegati nel-
l’appalto e le ragioni organizzative ed economiche dell’impresa, ha indotto il
legislatore a intervenire per la prima volta nella materia in esame mediante il
d.lgs. n. 276/2003. Con l’art. 29, infatti, oltre a integrare la nozione civilistica
di appalto (ex art. 1655 c.c.), ai fini della distinzione dalla somministrazione
di lavoro, per ricondurre nell’area delle esternalizzazioni legittime anche gli
appalti labour intensive (c. 1)3, il legislatore ha imperniato (per rafforzarlo) il
regime delle garanzie sulla tecnica della responsabilità solidale che diventa
«il paradigma generale per tutelare il lavoratore coinvolto nelle operazioni di
1 La l. n. 134/2012 ha convertito il d.l. n. 83/2012.
2 IMBERTI, 2008, 659.
3 Sulla nozione di appalto ex art. 29, d.lgs. 276/2003 prima delle modifiche introdotte nel
2004, cfr. CHIECO, 2004, spec. 144; CARINCI M.T., 2004a, 5 ss. e CARINCI M.T., 2004b, 198 ss.;
ICHINO, 2004, 265; SCARPELLI, 2004, 435; SPEZIALE, 2004, 64.
800
decentramento produttivo»4. All’approfondimento del tema della responsabi-
lità solidale è dedicato il presente contributo, tralasciando gli altri pur inte-
ressanti aspetti della disciplina lavoristica degli appalti, in quanto è su questo
aspetto che sono intervenute le modifiche della l. n. 92/2012, prima, e della l.
n. 134/2012, due mesi dopo.
di garanzia intermedia tra quella prevista dall’art. 1676 c.c.6 e quella conte-
nuta nell’ormai abrogato art. 3, l. n. 1369/1960, nel testo originario, ha fon-
dato una responsabilità solidale tra committente e appaltatore, limitata dal
punto di vista della tipologia di appalto (solo appalti di servizi), dell’oggetto
(trattamenti retributivi e contributi previdenziali) e del tempo (entro un anno
dalla cessazione dell’appalto)7.
La «discussa e oscura formulazione»8 della norma ha spinto il legislatore
a rivisitare e irrobustire il regime di solidarietà, già un anno dopo9. Infatti,
con il d.lgs. n. 251/2004 (art. 6), correttivo del d.lgs. n. 276, la coobbligazio-
ne solidale, per un verso, è stata estesa anche agli appalti di opere; per un al-
tro, è stata assoggettata alla capacità dispositiva della contrattazione colletti-
va10. Si è riconosciuta, così, una garanzia omogenea in tutti i tipi di appalto,
anche in quelli eseguiti dall’acquirente mediante il ramo di azienda oggetto
di cessione (ex art. 32, c. 2, d.lgs. n. 276/2003), precedentemente esclusi, con
un’unica e poco comprensibile eccezione, in cui sembrava riecheggiare lo
spirito della legge del 1960, relativa all’ipotesi del committente persona fisi-
ca che non esercitasse attività di impresa o professionale, vale a dire del
committente privato cittadino, privo di dipendenti11.
Un ulteriore tentativo di rafforzamento del regime di solidarietà sancito
dall’art. 29, c. 2, è stato effettuato dalla l. n. 296/2006, che, nel ripristinarne
4 CORAZZA, 2009, 13.
5 Giunge a ravvisare nel regime di responsabilità solidale introdotto dall’art. 29, c. 2, d.lgs. n.
276/2003, un eccesso di delega rispetto ai principi e ai criteri direttivi previsti dall’art.1, lett. p),
punto 3, l. n. 30/2003, T. Sanremo 21.01.2012, RIDL, 2012, II, 600, che dichiara non manifestata-
mente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 29, c. 2, per violazione
dell’art. 76 Cost., e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
6 Nella dottrina giuslavoristica, cfr. CARINCI M.T., 2000, 474 ss.; CORAZZA, 1997, spec. 79-81.
7 Tale termine di decadenza è stato considerato pacificamente applicabile sia ai lavoratori
(creditori dei trattamenti retributivi), sia agli enti previdenziali, che come si è sostenuto (cfr. CA-
RINCI M.T., 2004b, 201), sono i creditori dei contributi. Tuttavia, una discutibile pronuncia della Supre-
ma Corte, relativa al regime di solidarietà pr evisto dall’ormai abrogato art. 4, l. n. 1369/1960, ha riferito
il termine decadenziale esclusivamente «ai diritti suscettibili di essere fatti valere dire ttamente dal lavo-
ratore», non potendosi applicare ai diritti scaturenti dal rapporto di lavoro di un «soggetto terzo, quale
l’ente previdenziale»: così Cass. 17.01.2007, n. 996, RGL, 2007, II, 544.
8 CHIECO, 2007, 467.
9 Sulle modifiche introdotte all’art. 29 dal d.lgs. n. 251/2004, cfr. per tutti CHIECO, 2006,
spec. 186 ss.; CARINCI M.T., IMBERTI, 2005, 93.
10 La norma, infatti, faceva salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
11 Hanno criticato questa esclusione, cfr. CARINCI M.T., IMBERTI, 2005, 93; CHIECO, 2006, 207.
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