La clausola sociale nelle imprese ferroviarie

AutoreValentina Pasquarella
Pagine819-822
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La clausola sociale nelle imprese ferroviarie
Valentina Pasquarella
Norme commentate: art. 4, comma 32, l. 28
giugno 2012, n. 92.
La legge Fornero (art. 4, c. 32, l. n. 92/2012) interviene nel settore delle
imprese ferroviarie, per modificare una norma del d.lgs. n. 188/2003 (art. 36,
c. 1, lett. b-bis), un provvedimento reso necessario per recepire le direttive
del c.d. “primo pacchetto ferroviario”, in materia di liberalizzazione nel set-
tore dei trasporti ferroviari1.
In real tà, sull’art. 36, c. 1, d.lgs. n. 188, erano già intervenute prima la l. n.
148/20112 (art. 8, c. 3-bis) e, successivamente, la l. n. 27/20123 (art. 37, c. 2).
Per comprendere la portata dell’ultima novella, è utile ricostruire la ge-
nesi della norma oggetto di modifica.
Nella formulazione originaria, l’art. 36, ai fini del conseguimento e del
mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza, prevedeva l’obbligo
delle imprese ferroviarie stabilite in un diverso Paese e delle associazioni in-
ternazionali di imprese ferroviarie stabilite in più Paesi membri, operanti
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di per-
sone, di rispettare, oltre ai requisiti stabiliti dal decreto, anche la legislazione
nazionale e regionale, nonché la normativa regolamentare, compatibili con la
legislazione comunitaria, in riferimento a una serie di materie. Più in partico-
lare, secondo la norma in esame, il rispetto di tali normative doveva avvenire
in modo non discriminatorio rispetto ai diversi fornitori del trasporto ferro-
viario, evidentemente al fine di «non impedire la libera prestazione dei servi-
zi a livello nazionale e comunitario»4.
Nel dettaglio, l’adeguamento riguardava sia gli standard tecnici, operati-
vi e organizzativi specifici per i servizi ferroviari (compresi i requisiti di si-
curezza, nonché quelli finalizzati a offrire vantaggi o protezione agli utenti);
sia le prescrizioni in materia di rapporti di lavoro (con specifico riferimento a
salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori).
La novella legislativa introdotta nel 2011 (art. 8, c. 3-bis, l. n. 148) ag-
giungeva, all’osservanza della legislazione nazionale e regionale e della
1 Si tratta delle direttive nn. 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. Nel 2004 è stato approvato il c.d. “secondo pacchetto ferroviario” (comprensivo del rego-
lamento (CE) n. 881/2004 e delle direttive nn. 2004/49/CE, 2004/50/CE e 2004/51/CE). Nel 2007, si è
giunti al c.d. “terzo pacchetto ferroviario” (con le direttive nn. 2007/58/CE e 2007/59/CE e il regola-
mento (CE) n. 1371/2007). Nel 2010 è intervenuto il regolamento(UE) n. 913/2010.
2 La l. n. 148/2011 ha convertito il d.l. n. 138/2011.
3 L. l. n. 27/2012 ha convertito il d.l. n. 1/2012.
4 Cfr. GAMBERINI, VENTURI, 2012, 215.

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