Interventi a favore dei lavoratori anziani

AutoreMónica Mcbritton
Pagine749-757
749
Interventi a favore dei lavoratori anziani
Monica McBritton
Norme commentate: art. 3, commi 1-7, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. La fattispecie. - 2. Un’ipotesi di previdenza privata. - 3. Campo di applicazione. - 4.
L’accordo sindacale. - 5. Il ruolo dell’INPS. - 6. Eventuali rapporti con gli enti bilaterali: il
caso del settore bancario.- 7. La novella ex l. n. 221/2012 il collegamento con la procedura
sui licenziamenti collettivi. - 7.1 Segue: i dirigenti.
1. Le norme commentate introducono un’ipotesi di sostegno all’esodo
dei lavoratori anziani, con costi a carico dei datori di lavoro. In presenza di
situazione di eccedenza di personale, possono essere stipulati appositi accor-
di, tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale,
aventi per oggetto l’erogazione a carico del datore di lavoro di una prestazio-
ne in favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensio-
namento – di vecchiaia o anticipato – nei quattro anni successivi alla cessa-
zione del rapporto di lavoro. L’importo da erogare è pari alla pensione che
spetterebbe al lavoratore in conformità alla legislazione vigente. Il datore di
lavoro è inoltre tenuto a corrispondere mensilmente all’INPS la contribuzio-
ne fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento dei lavo-
ratori interessati. A garanzia della solvibilità dell’obbligo assunto, il datore
dovrà presentare all’istituto previdenziale una fideiussione bancaria. Il legi-
slatore espressamente vieta l’istituto previdenziale di erogare la prestazione
in mancanza del versamento del contributo da parte del datore di lavoro ov-
vero prima di avere escusso la fideiussione.
È evidente la novità e la peculiarità di queste disposizioni dal momento
che – al contrario della esperienza passata – carica sul datore di lavoro total-
mente e direttamente il costo dell’esodo.
2. La particolarità da ultimo sottolineata ci induce a partire proprio da
qui. Infatti, non si può ricondurre l’ipotesi prevista a una forma di ammortiz-
zatore sociale come l’abbiamo conosciuta nell’esperienza italiana.
Come è noto, tale espressione ricomprende gli strumenti di tutela del
reddito in caso di estinzione o sospensione del rapporto di lavoro, in attua-
zione dell’obbligo costituzionale ex art. 38, c. 2 di garantire un adeguato red-
dito al lavoratore vittima della disoccupazione involontaria (MISCIONE,
2007). Già autorevolissima dottrina (PERSIANI M. 2004, 983 ss.) ricordava
l’importanza di distinguere la portata pubblicistica insita nell’art. 38, c. 2
Cost. da quella privatistica di cui al c. 5 dello stesso articolo.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT