Il trasferimento di azienda delle imprese in concordato preventivo e in ristrutturazione del debito

AutoreCataldo Balducci - María Luisa Serrano
Pagine823-830
823
Il trasferimento di azienda delle imprese
in concordato preventivo e in ristrutturazione del debito
Cataldo Balducci e Maria Luisa Serrano*
Norme commentate: art. 46-bis, comma 2, l. 7
agosto 2012, n. 134.
SOMMARIO: 1. Art. 46-bis l. 134/2012. - 2. Ratio dell’intervento di riforma. - 3. Compatibilità con
il dettato comunitario.
1. L’art. 46-bis, c. 2, della legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, c.d. Decreto sviluppo, torna a novellare, a soli
tre anni di distanza dall’ultimo intervento normativo, l’art. 47 della legge n.
428/1990, introducendo altre due ipotesi di inoperatività della deroga, previ-
sta dal quinto comma dello stesso articolo, al dettato dell’art. 2112 c.c.
Sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza di condanna della
CGE C-561/07, il legislatore del 2009, con insolita tempestività, aveva eli-
minato dal novero delle ipotesi derogatorie l’impresa dichiarata in crisi ai sensi
dell’art. 2, c. 2, l. n. 675/1977 e, nel contempo, aveva introdotto il comma 4-bis,
in base al quale: «Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mante-
nimento, anche parziale, dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova ap-
plicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qua-
lora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di
crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 ago-
sto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordi-
naria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di conti-
nuazione o di mancata cessazione dell’attività.» (art. 19-quater l. 20.11.2009,
n. 166, di conv. del d.l. 25.9.2009, n. 135).
A tali ipotesi l’intervento normativo qui in commento aggiunge il trasfe-
rimento di aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della
procedura di concordato preventivo (lettera b-bis) e il trasferimento di azien-
de per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti (lettera b-ter).
Ora, considerato che la novella del 2009 era stata sollecitata dalla Corte
di gius tizia europea per risolvere gli annosi problemi di compatibilità della di-
sciplina nazionale del trasferimento d’azienda in crisi con quella comunitaria1
* L’intervento è interamente frutto di una riflessione comune. Tuttavia, la stesura del § 1 è da
attribuire a Cataldo Balducci; quella dei §§ 2.2, 2.3, 2.4, 3 e 4 a Maria Luisa Serrano.
1 Sia consentito il rinvio a SERRANO, 2010.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT