L'inserimento al lavoro dei disabili: le novità della riforma Monti-Fornero

AutoreCarla Spinelli
Pagine783-789
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L’inserimento al lavoro delle persone disabili:
le novità della riforma Monti-Fornero
Carla Spinelli
Norme commentate: art. 4, comma 27, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Il diritto al lavoro dei disabili e il collocamento mirato. - 2. I nuovi criteri di compu-
to della quota di riserva. - 3 La disciplina delle esclusioni e degli esoneri. - 4. Il reclutamento
dei disabili con le tipologie contrattuali flessibili. - 5. Brevi considerazioni critiche.
1. Gli interventi e le misure adottati con l’approvazione della legge del
28 giugno 2012, n. 92 sono intesi, come si evince dall’art. 1, «a realizzare un
mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di
occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla ridu-
zione permanente del tasso di disoccupazione» (cfr. GHERA, supra, cap. I).
Nel perseguimento di questo obiettivo, si è proceduto – oltre che a modi-
ficare la disciplina degli strumenti di flessibilità, introducendo maggiori re-
strizioni in entrata e minori vincoli in uscita dal mercato del lavoro – a rimo-
dulare le tutele per quei lavoratori che si apprestano alla ricerca di un’oc-
cupazione in condizioni di debolezza e svantaggio competitivo.
In questa chiave vanno lette le modifiche apportate alla legge del 12
marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili1. Al fine di
promuovere un proficuo inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone
disabili nel mondo del lavoro, questa legge – tanto fondamentale, quanto assai
spesso disattesa – ha introdotto, in sostituzione del tradizionale modello del col-
locamento obbligatorio, disciplinato in precedenza dalla l. n. 482/1968, il si-
stema del collocamento mirato, definito come «quella serie di strumenti tec-
nici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con
disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attra-
verso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni
dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interper-
sonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione» (art. 2). In sostanza, la
legge n. 68/1999 si propone di individualizzare il servizio del collocamento
obbligatorio, mediante l’istituzione di un rapporto diretto tra il soggetto disa-
bile e l’impresa, che sia volto a creare un solido nesso tra il primo e il posto
di lavoro che dovrà essergli concretamente assegnato.
1 Per un approfondimento generale sui contenuti di questo provvedimento normativo, si rin-
via, tra gli altri, a CINELLI, SANDULLI, 2000; G. SANTORO PASSARELLI, LAMBERTUCCI, 2000; LIMENA,
2004 e D. GAROFALO, 2009. Sullo stato di attuazione della legge, v., da ultimo, ISFOL, 2012.

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