Sostegno alla genitorialità

AutoreCataldo Balducci - María Luisa Serrano
Pagine773-781
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Sostegno alla genitorialità*
Cataldo Balducci - Maria Luisa Serrano
Norme commentate: art. 4, commi 24-26, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Quadro normativo esistente. - 2.1. Contributo concettuale della Corte
costituzionale. - 2.2. Echi comunitari. - 2.3. Gli interventi legislativi degli anni 2000-2001. -
3. Introduzione del congedo di paternità obbligatorio. - 4. Voucher.
1. Sebbene offuscate dal clamore comprensibilmente suscitato dalla ri-
forma di altri istituti, le previsioni in tema di sostegno alla genitorialità of-
frono anch’esse degli interessanti spunti di riflessione.
Da un lato, infatti, introducendo il congedo di paternità obbligatorio, da
fruirsi contestualmente alla madre lavoratrice, esse si inscrivono nella linea
evolutiva che, sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza
costituzionale e dal legislatore europeo, ha progressivamente sganciato l’asten-
sione dal lavoro dalla finalità di tutela della salute della madre-lavoratrice per
ancorarla saldamente all’esigenza di tutela del minore.
Dall’altro, introducono, sebbene in via sperimentale, nuovi strumenti di
conciliazione dei tempi di lavoro-tempi di cura, la cui efficacia – com’è evi-
dente – potrà essere verificata soltanto dopo il periodo di sperimentazione,
ma le cui potenzialità si cercherà di immaginare.
Al fine di comprendere la ratio dell’intervento normativo e valutare la
potenziale efficacia delle disposizioni in commento, pare opportuno, in pri-
mo luogo, richiamare, sia pur sinteticamente, il quadro normativo su cui esse
si innestano, per poi procedere ad un’analisi della norma sia sotto il profilo
strutturale sia sotto quello funzionale.
2. La l. n. 53/2000 aveva introdotto all’art. 13, rubricato “Astensione del
padre lavoratore” e successivamente confluito nell’art. 28 del testo unico in ma-
teria di tutela e sostegno della maternità e della paternità n. 151/2001, rubricato
“Congedo di paternità”, «il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spetta-
ta alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre».
* L’intervento è interamente frutto di una riflessione comune. Tuttavia, la stesura dei §§ 1 e 2 è da
attribuire a Cataldo Balducci; quella dei §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 e 4 a Maria Luisa Serrano.
Nelle more della pubblicazione è stato emanato il D.M. del 22.12.2012 con il quale sono stati
stabiliti: i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui all’art. 4 comma 24
della legge in commento; il numero e l’importo dei voucher di cui al citato comma 24 lett. b); nonché la
relativa copertura finanziaria.

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