Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati

AutoreMónica Mcbritton
Pagine791-794
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Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati
Monica McBritton
Norme commentate: art. 4, comma 30, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. La Convenzione OIL n. 143/19752. - 2. Il permesso di soggiorno per attesa
occupazione del diritto interno. - 3. Requisiti reddituali.
1. Con la l. 10.4.1981, n. 158 l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la
Convenzione OIL n. 143/1975. Essa garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori nazionali. Inoltre, l’art. 10, c. 2
Cost. prescrive che la condizione giuridica dello straniero sia regolata dalla
legge e attribuisce alle convenzioni, ratificate e rese esecutive con un atto le-
gislativo, particolare forza di resistenza rispetto alla legislazione ordinaria
poiché quest’ultima deve comunque rispettare sempre quanto disposto dal
diritto internazionale convenzionale1.
In particolare, per quanto concerne l’oggetto di questo commento, è ne-
cessario richiamare i contenuti dell’art. 8 della citata Convenzione: al c. 1,
infatti, prescrive che il lavoratore regolarmente soggiornante «non potrà esse-
re considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della
perdita del lavoro» e che tale perdita non è un giusto motivo per il ritiro del
permesso di soggiorno. Inoltre, al c. 2 si consacra il principio per cui esso
dovrà «usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali,
specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza del-
l’occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento».
Naturalmente, è lasciata alla discrezionalità del singolo Stato la quantifi-
cazione della durata del c.d. permesso di soggiorno «per attesa occupazione»,
discrezionalità comunque limitata dal rispetto del testé citato c. 2 in forza del
principio di parità di trattamento.
2. Nell’ordinamento italiano, il principio che secondo il quale il recesso
dal contratto di lavoro – sia a causa di licenziamento o dimissioni – non co-
stituisce valido motivo per il ritiro del permesso di soggiorno era già sancito dal
primo intervento legislativo in materia (art. 11, c. 3, l. n. 943/1986). Originaria-
mente l’art. 22, c. 11, d.lgs. n. 286/1998 (il T.U. in materia di immigrazione)
adempiva alla disposizione convenzionale riconoscendo allo straniero il
1 Per tutti, BONETTI, 2004, 53.

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