Il sistema di soluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio e l'esecuzione delle decisioni del Dispute Settlement Body

AutoreV. Di Comite
Pagine159-176
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V D C*
Il sistema di soluzione delle controversie
dell’Organizzazione mondiale
del commercio e l’esecuzione
delle decisioni del Dispute Settlement Body
S: 1. Principali caratteristiche del sistema di soluzione delle controversie nell’OMC. – 2.
L’obbligo di esecuzione delle decisioni e delle raccomandazioni del DSB. – 3. Obbligo di esecuzio-
ne e delai raisonable: l’arbitrato previsto dall’art. 21, par. 3. – 4. Sorveglianza sull’esecuzione delle
raccomandazioni e delle decisioni del DSB. – 5. Le controversie sulla conformità a diritto delle
misure di esecuzione adottate e l’arbitrato previsto dall’art. 21, par. 5 dell’Intesa. – 6. Le conseguen-
ze della mancata esecuzione di raccomandazioni e decisioni del DSB. Compensazione e sospensio-
ne di concessioni ed altri obblighi. – 7. L’arbitrato sulla proporzionalità di contromisure previsto
dall’art. 22, parr. 6 e 7. – 8. I rapporti tra l’art. 21, par. 5 e l’art. 22. – 9. Conclusioni.
1. Il sistema di soluzione delle controversie istituito a seguito dell’Uruguay Round costitui-
sce un elemento centrale del funzionamento della stessa Organizzazione mondiale del com-
mercio in quanto il carattere obbligatorio e vincolante della competenza dell’Organo di so-
luzione delle controversie (Dispute Settlement Body - DSB) garantisce senza dubbio una
maggiore ef‌fettività alle regole del commercio internazionale1, rispetto alla situazione esisten-
te all’epoca del GATT 19472. Il nuovo sistema si basa, da una parte, sulle regole già previste
dagli artt. XXII e XXIII del GATT e, dall’altra, sullIntesa sulle norme e sulle procedure che
disciplinano la soluzione delle controversie (di seguito: Intesa)3, allegata all’Accordo istitutivo
* Ricercatore di Diritto internazionale, Università degli Studi di Bari.
1 A riprova della f‌iducia manifestata dagli Stati membri nei confronti del sistema di soluzione delle
controversie è stato autorevolmente af‌fermato come nell’àmbito dell’OMC «il ricorso alle procedure con-
tenziose è la norma», diversamente da quanto si verif‌ica in linea di principio nell’àmbito delle relazioni in-
ternazionali in cui il ricorso alla via arbitrale costituisce generalmente l’ultima ratio, cfr. G. S, Il
sistema di soluzione delle controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio a dieci anni dalla sua isti-
tuzione, in La Comunità internazionale, 2005, p. 451, pubblicato altresì in E. S (a cura di), L’OMC
1995-2005. Bilanci e prospettive, Roma, 2006, p. 203 ss.
2 In merito alla questione dell’ef‌fettività del nuovo sistema di garanzia cfr. C. M. V, J. H.
J, Some Ref‌lections on Compliance with WTO Dispute Settlement Decisions, in Law & Policy in Inter-
national Business, 2002, p. 566 s. Sull’ef‌f‌icacia del sistema cfr. altresì J. H. J, International Law Status
of WTO Dispute Settlement Reports: Obligation to Comply or Option to “Buy Out”?, in American Journal of
International Law, 2004, p. 109 ss.
3 L’Intesa, conclusa a seguito dell’Uruguay Round, costituisce l’allegato 2 dell’Accordo istitutivo del-
l’Organizzazione mondiale del commercio. L’Atto f‌inale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali
multilaterali dell’Uruguay Round fu f‌irmato il 15 aprile del 1994 in occasione della Conferenza Ministeriale
di Marrakech ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1995. Come è noto l’Atto f‌inale è stato ratif‌icato dalla CE
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed ef‌f‌icacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
dell’OMC, la quale non solo ha individuato in maniera chiara gli obiettivi da perseguire, ma
ha anche regolato minuziosamente i vari aspetti procedurali concernenti sia la fase di solu-
zione delle controversie, sia la fase di controllo sull’esecuzione delle decisioni adottate.
Elemento centrale del nuovo sistema è il c.d. principio del consolidamento del siste-
ma multilaterale4 previsto dall’art. 23 dell’Intesa il quale, a corollario del carattere ob-
bligatorio della competenza del DSB, stabilisce il divieto di reazioni unilaterali in caso di
annullamento o pregiudizio dei benef‌ici derivanti dagli accordi OMC. Il divieto di azio-
ni unilaterali da parte degli Stati membri include tre aspetti. In primo luogo, esso con-
cerne il primo momento della procedura di controllo e cioè l’accertamento del presup-
posto del reclamo costituito dall’esistenza di una violazione di una norma, o
dall’annullamento dei benef‌ici derivanti dall’OMC, o ancora dall’esistenza di un pregiu-
dizio5 (art. 23, par. 2, lett. a). In secondo luogo, il divieto include la questione della
determinazione del periodo entro il quale lo Stato soccombente deve dare esecuzione
alle decisioni del DSB (art. 23, par. 2, lett. b). Da ultimo, esso si applica in relazione alle
contromisure conseguenti alla mancata esecuzione, la cui imposizione deve essere auto-
rizzata dal DSB (art. 23, par. 2, lett. c).
L’importanza della regola stabilita dall’art. 23 dell’Intesa si manifesta con chiarezza
se si considera che nel vecchio sistema del GATT 1947 la dif‌f‌icoltà di pervenire alla so-
luzione delle controversie aveva portato parte della dottrina ad elaborare la teoria del
fall-back secondo cui in caso di mancato funzionamento degli artt. XXII e XXIII le par-
ti contraenti dovevano considerarsi «reintegrate nel loro diritto di autotutela previsto dal
diritto internazionale»6. In altri termini, alcuni autori ritenevano legittimo il ricorso a
contromisure commerciali unilaterali quale reazione nei confronti di un illecito altrui,
e dai suoi Stati membri. La manifestazione di volontà della Comunità europea di adottare i risultati del-
l’Uruguay Round si basa sulla decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 n. 94/800/CE (in GUCE L 336
del 31 dicembre 1994). La ratif‌ica italiana è stata autorizzata con l. 29 dicembre 1994 n. 747 (in GU 7
gennaio 1995, Suppl. Ord. n. 1). La dottrina che ha esaminato il sistema di soluzione delle controversie
nell’OMC è ampia, tra le altre, si segnalano le seguenti opere: A. L, Le controversie tra Stati nel di-
ritto del commercio internazionale: dal GATT all’OMC, Padova, 1996; F. W (ed.), Improving WTO Di-
spute Settlement Procedures, Issues & Lessons from the Practice of other International Courts & Tribunals, Lon-
don, 2000; M. D, Soluzione delle controversie nell’OMC e diritto internazionale, Padova, 2001; M.
V, L’Organo d’appello dell’OMC, Napoli, 2001; E. U. P, M. A. P (eds.), Transa-
tlantic Economic Disputes. e EU, the US, and the WTO, Oxford, 2003; E. C-F, Le règlement
des dif‌férends à l’OMC, 2ª ed., Bruxelles, 2004; F. O, E. U. P (eds.), e WTO Dispute
Settlement System 1995-2003, e Hague, 2004; D. P, P. C. M, Dispute Settlement in the
World Trade Organization. Practice and Procedures, Cambridge, 2004; F. F, F. L, M.
M (a cura di), Organizzazione Mondiale del Commercio e diritto della Comunità europea nella prospet-
tiva della risoluzione delle controversie, Milano, 2005.
4 A tal proposito cfr. G. A , La soluzione delle controversie nell’OMC e il contenzi oso Euro-
Statunitense, in G. V (a cura di), L’Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, 2ª ed.,
2004, p. 197.
5 È opportuno notare che l’accertamento di queste tre dif‌ferenti situazioni corrisponde all’accerta-
mento del presupposto per le tre diverse tipologie di controversie, ossia Violation complaints, Non-violation
complaints e Situation complaints. In relazione alle controversie non fondate sulla violazione di norme giuri-
diche cfr. tra gli altri, A. L, op. cit., p. 563 ss.; G. V, Aspetti processuali della risoluzione
delle controversie nell’OMC, in F. F, F. L, M. M (a cura di), op. cit., p. 43 ss.
6 G. A, L’Organizzazione Mondiale del Commercio. Prof‌ili istituzionali e normativi, Padova,
2001, p. 319.

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