L'esecuzione e l'applicazione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia tra ordinamento internazionale e ordinamenti interni

AutoreF. M. Palombino
Pagine147-158
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L’esecuzione e l’applicazione delle sentenze
della Corte internazionale di giustizia
tra ordinamento internazionale
e ordinamenti interni
S: 1. Cenni introduttivi e piano dell’indagine. – 2. L’esecuzione delle sentenze della Corte
internazionale di giustizia: l’adozione di contromisure. – 3. Segue: l’intervento del Con siglio di
Sicurezza ai sensi dell’art. 94.2 della Carta delle Nazioni Unite. – 4. Segue: l’intervento di altre
organizzazioni intern azionali o regionali a cui siano attribuiti specif‌ici poteri in materia di ese-
cuzione. – 5. Il rif‌iuto da parte del giudice int erno di applicare le sentenze della Corte interna-
zionale di giustizia e gli ef‌fetti che esso produce sulla responsabilità internazionale dello Stato del
foro. Casi in cui l’azione è promossa da un privato di nazionalità dello Stato vincitore dinan zi ai
giudici dello Stato soccombente . – 6. Segue: casi in cui l’azione è promossa da un p rivato di na-
zionalità dello Stato socco mbente dinanzi ai giudici di tale Stato. – 7. Segue: casi in cui l’azione
è promossa da un privato dinanzi ai giudici dello Stato vincitore o di uno Stato terzo. In parti-
colare il caso Socobel . – 8. L’applicazione spontanea delle se ntenze della Corte internazionale di
giustizia da parte del giudice interno. Il ricorso alle sentenze della Corte diretto all’interpretazio-
ne di una norma di diritto internazionale. – 9. Segue: il r icorso alle sentenze della Corte diretto
a precludere il riesame di que stioni già decise: la dottrina del collateral estoppel. In particolare, il
caso Narenji.
1. La questione relativa all’adempimento delle sentenze della Corte internazionale di
giustizia rileva sia sul piano dell’ordinamento internazionale sia sul piano degli ordina-
menti interni.
A livello internazionale, l’obbligo di eseguire le sentenze della Corte grava su tutti gli
Stati membri delle Nazioni Unite, i quali, secondo l’art. 94.1 della Carta, si impegnano
a conformarvisi nelle controversie di cui siano parte. Resta incerta, tuttavia, la natura
giuridica dell’obbligo in esame. Mentre alcuni autori considerano la disposizione del-
l’art. 94.1 riproduttiva di una regola di diritto internazionale generale1, altri ne ricono-
scono la natura particolare2. Quale che sia la tesi prescelta, comunque, la funzione della
norma rimane la medesima, e cioè quella di raf‌forzare l’ef‌f‌icacia vincolante della senten-
za, facendo sì che l’obbligo di eseguirla sia assunto nei riguardi di tutti gli Stati membri
* Ricercatore di Diritto internazionale, Università degli Studi “Federico II” di Napoli.
1 Cfr. L. O, H. L, International Law, 7a ed., II, London, 1952, p. 75.
2 Cfr. C. V, L’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice d’après la Charte des
Nations Unies, in Revue générale de droit international public, 1947, p. 196. Sul punto, vedi anche P. P,
Considerazioni sull’esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia, in Comunicazioni e studi,
XIV, 1975, p. 627 ss.

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