Aspetti problematici dell'efficacia dei provvedimenti cautelari del giudice comunitario

AutoreG. Gattinara
Pagine257-272
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Aspetti problematici dell’ef‌f‌icacia
dei provvedimenti cautelari
del giudice comunitario
S: 1. Aspetti generali. Funzione delle misure cautelari e loro disciplina. – 2. Il rapporto tra
istanza cautelare e ricorso principale. – 3. Le misure cautelari del giudice comunitario come limite
all’applicazione di atti delle istituzioni comunitarie. – 4. L’inesistenza di un potere delle amministra-
zioni nazionali di adottare misure sospensive dell’ef‌f‌icacia di atti nazionali di esecuzione di atti co-
munitari – 5. Le misure cautelari del giudice comunitario come limite all’applicazione di atti degli
Stati membri incompatibili con il diritto comunitario. – 6. Le misure cautelari come limite all’ef‌f‌i-
cacia delle pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. – 7. L’esecuzione dei
provvedimenti cautelari del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia – 8. Conclusioni.
1. Nell’àmbito dei sistemi di protezione giurisdizionale istituiti da trattati internazio-
nali, la previsione della tutela cautelare è ormai divenuta molto ricorrente1. Nell’insieme
dei rimedi giurisdizionali previsti dal Trattato CE, la tutela cautelare occupa un posto
signif‌icativo. Scopo di questo breve scritto è dare conto di alcuni dei problemi legati al-
l’applicazione delle misure cautelari adottate dal giudice comunitario.
In base all’art. 242 TCE, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia possono
concedere la sospensione degli ef‌fetti dell’atto impugnato, posto che il ricorso contro tale atto
non ha ef‌f‌icacia sospensiva. L’art. 243 TCE consente al giudice adito di adottare qualsiasi
altro provvedimento sommario richiesto dalle parti. La lettera dell’art. 242 TCE sembrereb-
be riferirsi solo al ricorso di annullamento, perché fa riferimento all’esecuzione dell’atto “im-
pugnato”, ma dalla giurisprudenza non si ricavano delle espresse indicazioni in tal senso.
Per l’importanza dei suoi ef‌fetti2, la sospensione può essere richiesta solo da chi ha
impugnato l’atto, mentre le misure di cui all’art. 243 TCE possono essere richieste da
chi è parte in causa in un procedimento dinanzi alla Corte o al Tribunale, dunque anche
da parte di un interveniente3.
* Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
1 L. C, Provisional and Protective Measures in International Litigation, in Collected Courses of e
Hague Academy of International Law, 1992, III, p. 9 e ss., alla p. 23.
2 B. P, E. V G, La procédure en référé, in Revue trimestrielle de droit européen,
1989, p. 561 e ss., alla p. 577.
3 Artt. 83, par. 1, secondo comma Reg. proc. Corte e 104, par. 1, secondo comma Reg. proc. Tribunale.
Le versioni in vigore dei Regolamenti di procedura del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia sono
disponibili insieme al Protocollo contenente lo statuto della Corte di giustizia sul sito: www.curia.europa.eu.
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Quaderni 2006 — Cooperazione giudiziaria ed ef‌f‌icacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed europeo
Con l’eccezione della sospensione degli ef‌fetti dell’atto contro cui è diretto il ricor-
so, le misure cautelari del giudice comunitario sono atipiche, poiché consentono al
giudice di far fronte a qualsiasi situazione riguardante i ricorrenti per realizzare una
tutela giurisdizionale piena ed ef‌fettiva. In particolare, la Corte ha af‌fermato che, fer-
mo restando il potere del giudice comunitario di riformulare le istanze cautelari delle
parti concedendo anche provvedimenti diversi da quelli da esse richiesti, sarebbe in-
compatibile con il principio del diritto a una tutela giurisdizionale piena ed ef‌fettiva
un assoluto divieto di concedere in via provvisoria un indennizzo derivante da un ri-
corso per responsabilità extracontrattuale previsto agli artt. 235 e 288, secondo com-
ma TCE, anche per un importo corrispondente al risarcimento chiesto nel ricorso
principale.
Peraltro, la Corte ha anche precisato che il ricorso a tale tipo di provvedimento,
stante l’irreversibilità dei suoi possibili ef‌fetti, in particolare in caso di successiva insol-
venza del richiedente, è ammissibile solo con un fumus boni juris particolarmente fonda-
to e ove l’urgenza dei provvedimenti richiesti sia incontestabile4. In ogni caso, il conte-
nuto del provvedimento cautelare non può essere tale da modif‌icare l’oggetto del ricorso
principale, con il quale deve essere sempre connesso5.
Un aspetto rilevante della disciplina delle misure cautelari è quindi il potere discre-
zionale del giudice comunitario, il quale nell’àmbito dello stesso tipo di ricorso può
concedere tanto la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato quanto i provvedi-
menti provvisori di cui all’art. 243 TCE, anche, come visto, indipendentemente dalle
richieste delle parti, esercitando in tal modo quel generale potere di bilanciamento degli
interessi presenti nella controversia tipico del procedimento cautelare6.
I regolamenti di procedura del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia
prevedono poi dei mezzi di impugnazione contro i provvedimenti f‌inali emessi dal giu-
dice comunitario in virtù degli artt. 242 e 243 TCE. Più precisamente, contro l’ordinan-
za con cui il Presidente del Tribunale ha concesso o si è rif‌iutato di concedere la misura
cautelare richiesta è possibile proporre appello dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi
dell’art. 57, secondo comma dello Statuto della Corte. Possono però proporre appello
solo le parti del procedimento, non anche gli Stati membri e le istituzioni che non siano
intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale, come invece prevede in generale l’art.
56, ultimo comma dello Statuto, stante l’esigenza di garantire la speditezza del procedi-
mento nell’appello contro i provvedimenti cautelari. L’appello va proposto entro due
4 Ordinanza del Presidente della Corte del 29 gennaio 1997, C-393/96 P R, J. Antonissen, in Raccol-
ta, p. I-441, punti 36, 41 e 42.
5 Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado del 15 marzo 1995, T-6/95R, Cantine dei
Colli Berici Coop. arl, in Raccolta, p. II-647, punto 30; ordinanza del Presidente del Tribunale di primo
grado del 14 dicembre 1993, T-543/93R, Gestevision Telecinco SA, in Raccolta, p. II-1409, punto 25.
6 Tanto da fare attribuire a tali misure cautelari la connotazione pubblicistica di rimedio preordinato
non solo alla tutela degli interessi di singoli soggetti dell’ordinamento ma anche alla realizzazione dell’ef‌f‌i-
cienza dell’intero sistema giurisdizionale comunitario: C. M, Le misure cautelari nel processo co-
munitario, Padova, 2004, alla p. 282. Per un’analisi dei valori che la tutela cautelare può realizzare in una
prospettiva comparatistica cfr. S. D L S, Provisional Court Protection in Administrative Disputes in
Europe: e Constitutional Status of Interim Measures Deriving from the Right to Ef‌fective Court Protection. A
Comparative Approach, in European Law Journal, 2004, p. 42 e ss.

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