DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n.189 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72; Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n.

1076; Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n.

1077; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n.

189; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.

287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica20 aprile 1994, n.

367; Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n.

127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 aprile 1998, n.

154; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale disposizione si pone come elemento di chiarificazione, anche ai fini dell'interpretazione organica dell'articolato normativo, circa i riflessi finanziari del provvedimento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione

  1. dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non piu' utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalita' consentite; b) dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2; c) dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprieta' statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

    1. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.

    2. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonche' la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati.

    3. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per

  2. la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche; b) la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero; c) la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero; d) la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo; e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato; f) la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.

    1. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera b), specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.

      Avvertenza

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note alle premesse

      - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

      - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

      "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

      - La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca

      "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998".

      - Si trascrive il testo del punto n. 34, dell'allegato 1

      "34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388".

      - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, reca

      "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato".

      - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, supplemento ordinario n. 130 reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".

      - Il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1929, n. 151, reca

      "Approvazione del regolamento sui servizi del provveditorato generale dello Stato".

      - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1955, n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero delle finanze".

      - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1977, n. 239 reca

      "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".

      - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, reca

      "Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale".

      - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1986, n. 114, reca

      "Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza".

      - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1991, n. 264, reca

      "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze".

      - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116 supplemento ordinario reca: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".

      - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1994, n. 136 supplemento ordinario reca

      "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure...

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