DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367 - Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili

Coming into Force10 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/13/093G0309/CONSOLIDATED/20110803
Enactment Date20 Aprile 1994
Published date13 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 91
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 26 marzo 1994;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali e precisazioni terminologiche

  1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalita', da principi di certezza, pubblicita', trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidita' dei pagamenti.

  2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.

  3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

  4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

  1. Ragionerie centrali;

  2. Ragionerie regionali;

  3. Ragionerie provinciali.

Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 26 marzo 1994;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali e precisazioni terminologiche

  1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalita', da principi di certezza, pubblicita', trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidita' dei pagamenti.

  2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.

  3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

  4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

  1. Ragionerie centrali;

  2. Ragionerie regionali; 4

  3. Ragionerie provinciali.

Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 26 marzo 1994;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle Sezioni riunite nelle adunanze del 4, 5 e 10 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali e precisazioni terminologiche

  1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalita', da principi di certezza, pubblicita', trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidita' dei pagamenti.

  2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.

  3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

  4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:

  1. Ragionerie centrali;

  2. LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38;

  3. Ragionerie provinciali.

Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art 2.

Documentazione

  1. Gli atti dai quali deriva un impegno a carico del bilancio dello Stato e la relativa documentazione, gli elenchi, epiloghi, riassunti, note descrittive, prospetti ed altri analoghi documenti contabili comunque denominati, i titoli di spesa e, in genere, gli atti e i documenti previsti dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvati rispettivamente con regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa di conti amministrativi o giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici. Si applica l'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  2. L'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, definisce, entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per l'entrata in vigore del presente regolamento, le regole tecniche e...

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