DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1998, n. 38 - Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94

Coming into Force26 Marzo 1998
Published date11 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/03/11/098G0080/CONSOLIDATED/20110803
Enactment Date20 Febbraio 1998
Official Gazette PublicationGU n.58 del 11-03-1998
Capo I Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale, l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizzative e funzionali di competenza del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero

  1. Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti Dipartimenti:

  1. Dipartimento del tesoro;

  2. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

  3. Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

  4. Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale, l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;

Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizzative e funzionali di competenza del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43

Art 2.

Dipartimento del tesoro

  1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

    1. analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali;

    2. affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;

    3. elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

    4. copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonche' analisi dei relativi andamenti e flussi;

    5. vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;

    6. adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;

    7. gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attivita' istruttoria e preparatoria;

    8. consulenza per l'attivita' predeliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;

    9. gestione della mobilita' interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza.

  2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43

Art 3.

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

  1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economicofinanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

    1. analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza;

    2. formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;

    3. integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilita' pubblica e dei flussi di cassa;

    4. studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilita' dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilita' pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

    5. ...

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