Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale, l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizzative e funzionali di competenza del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero
Le competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in seguito denominato Ministero, sono organizzate nei seguenti Dipartimenti:
Dipartimento del tesoro;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei due predetti Ministeri, prevedendo all'articolo 2, comma 2, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali generali, delle relative funzioni e la distribuzione del posti di funzione dirigenziale sono stabiliti ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in base al quale, l'organizzazione e la disciplina dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17 e tenuto conto che tali regolamenti, per i soli Ministeri, sostituiscono i regolamenti governativi previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Ritenuto di dover, in linea generale, accogliere le osservazioni contenute nel parere stesso, sia pure in modo parziale per alcuni profili che attengono al merito delle scelte organizzative e funzionali di competenza del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
Art
3.
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
-
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della spesa pubblica, sulla quale esercita i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, provvedendo anche alla valutazione della fattibilita' e della rilevanza economicofinanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
analisi e tecniche della previsione finanziaria; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata; rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza;
formazione e gestione del bilancio dello Stato, ivi compresi gli adempimenti di tesoreria;
integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria; monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa, fermo restando il pieno accesso del Dipartimento del tesoro a tutti i dati di contabilita' pubblica e dei flussi di cassa;
studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilita' dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilita' pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalita' dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;
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