DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 414 - Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile

Coming into Force18 Dicembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/03/097G0449/ORIGINAL
Published date03 Dicembre 1997
Enactment Date19 Novembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.282 del 03-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Attivita' informatiche in materia finanziaria e contabile

  1. In relazione al carattere di riservatezza, ed al fine di assicurare la sicurezza e la continuita' di talune specifiche attivita' informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilita' pubblica, possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, particolari servizi, determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio e' riservato allo Stato.

  2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita' l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attivita' informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria e' interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L'organismo societario previsto dal presente comma e' equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993.

  3. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT