DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279 - Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato

Coming into Force06 Settembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/22/097G0314/CONSOLIDATED/20181009
Enactment Date07 Agosto 1997
Published date22 Agosto 1997
Official Gazette PublicationGU n.195 del 22-08-1997 - Suppl. Ordinario n. 166
TITOLO I BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA Il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Unita' previsionali di base)

  1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato e' ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unita' previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilita' amministrativa. La determinazione delle unita' previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attivita' amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. 2. Per l'entrata, le unita' previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unita' previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attivita' di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.

  2. Per la spesa, le unita' previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unita' previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.

  3. Le unita' previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unita' per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unita' previsionali a se stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unita' previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unita' per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.

  4. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unita' previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

  5. Il livello di responsabilita' amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unita' previsionali di base, e' individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. L'individuazione delle unita' previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalita' di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

  6. Il contenuto delle unita' previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unita' stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali e' disaggregata ciascuna unita' previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonche' il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresi', i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

  7. Per l'anno finanziario 1998 le unita' previsionali di base e di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

  8. La determinazione delle unita' previsionali di base e' effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1.

Art 2.

(Criteri e parametri di formazione delle previsioni)

  1. In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

    successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei

    singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in

    relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente

    perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui

    all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e

    successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si

    riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e

    dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da

    ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione

    basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme

    stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine

    dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa

    verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e

    soltanto ove sussista l'effettiva necessita' di conservazione

    delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli

    investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.

  2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento

    per ciascuna unita' previsionale di base, sono stabilite tenendo

    conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e

    dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i

    procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro

    di responsabilita' amministrativa. Alle eventuali integrazioni si

    provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di

    cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,

    e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 3.

(Gestione del bilancio)

  1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della

    programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le

    amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita'

    previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della

    rendicontazione.

  2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato

    decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

    modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali

    titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive

    amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che

    l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei

    servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati

    nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione

    delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai

    fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei

    conti.

  3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti...

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