LEGGE 28 febbraio 1997, n. 30 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

Coming into Force02 Marzo 1997
Published date01 Marzo 1997
Enactment Date28 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/01/097G0063/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.50 del 01-03-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

VISCO, Ministro delle finanze CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA: Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 6 marzo 1997. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 7 aprile 1997.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669

All'articolo 1:

al comma 1, alla lettera a), le parole: "nell'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo" e alle parole: "per sussidi" sono premesse le seguenti: "nonche' quelle"; alla lettera d), numero 1), dopo le parole: "dell'esercizio di opere pubbliche", sono inserite le seguenti: "e le imprese sub-concessionarie di queste";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis";

al comma 4, primo periodo, la parola: "pagate" e' sostituita dalla seguente: "pagati" e le parole: "per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere" sono sostituite dalle seguenti: "per effettuare interventi di cui alle lettere a)";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993".

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

"ART. 1-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). - 1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane".

All'articolo 2:

al comma 1:

dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";

c-ter) nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni"";

alla lettera d), al numero 1) e' premesso il seguente:

"01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie" sono soppresse";

alla lettera d), al numero 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo capoverso, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:

    "e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01)";

  2. al secondo capoverso, dopo le parole: "si applicano", sono inserite le seguenti: ", sotto la responsabilita' del cedente,";

    al comma 5, le parole: "nella misura del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta";

    dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

    "8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di antiquariato,";

  4. nel comma 6, le parole: "di prodotti editoriali di antiquariato," sono soppresse";

    dopo il comma 9, e' inserito il seguente:

    "9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo"".

    All'articolo 3:

    al comma 1:

    il primo capoverso e' sostituito dal seguente:

    "ART. 2645-bis. - (Trascrizione di contratti preliminari). - 1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente";

    al capoverso 2, la virgola dopo la parola: "definitivo" e' soppressa ed e' inserita dopo le parole: "comma 1"; le parole: "stipulato in" sono sostituite dalle seguenti: "o di altro atto che costituisca comunque";

    il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2)";

    al capoverso 4, la parola: "fabbricati" e' sostituita dalla seguente: "edifici" e le parole da: "ai soli effetti" sino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'interno costruendo edificio espressa in millesimi";

    il capoverso 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti";

    al capoverso 6, e' inserita una virgola dopo le parole: "singole unita'" e, prima della parola: "completata", sono inserite le seguenti: "sia stata";

    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato"";

    al comma 2, le parole da: "nonche'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione";

    al comma 3, il capoverso e' sostituito dal seguente:

    "ART. 2825-bis. - (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro...

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