ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE Dl CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1995, N 415
All'articolo 1:
al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"l-bis) dopo il comma 16-quater e' inserito il seguente:
"16-quater 1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente"";
al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' sostituito dal seguente: " Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471"".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "autorita' di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "o all'autorita' prefettizia";
al comma 5, dopo le parole: "autorita' di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "o all'autorita' prefettizia",
All'articolo 4:
al comma 1, lettera b), capoverso b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici";
al comma 1, lettera b), il capoverso d) e' sostituito dal seguente:
"d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettela c) e' sostituita dalla seguente:
"c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma...