LEGGE 29 novembre 1995, n. 507 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85

Coming into Force01 Dicembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/30/095G0550/ORIGINAL
Enactment Date29 Novembre 1995
Published date30 Novembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.280 del 30-11-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3 agosto 1995, n. 324.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE Dl CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1995, N 415

All'articolo 1:

al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-bis) dopo il comma 16-quater e' inserito il seguente:

"16-quater 1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente"";

al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' sostituito dal seguente: " Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471"".

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: "autorita' di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "o all'autorita' prefettizia";

al comma 5, dopo le parole: "autorita' di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "o all'autorita' prefettizia",

All'articolo 4:

al comma 1, lettera b), capoverso b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici";

al comma 1, lettera b), il capoverso d) e' sostituito dal seguente:

"d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettela c) e' sostituita dalla seguente:

"c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma...

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