LEGGE 16 febbraio 1995, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

Coming into Force18 Febbraio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/02/17/095G0062/ORIGINAL
Enactment Date16 Febbraio 1995
Published date17 Febbraio 1995
Official Gazette PublicationGU n.40 del 17-02-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 febbraio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 30. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 marzo 1995.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: " abbiano subito la distruzione o la perdita" sono inserite le seguenti "o il danneggiamento";

il comma 4 e' sostituito dal seguente

"4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996".

All'articolo 2:

al comma 1, gli importi: "260", "230" e "130" sono sostituiti, rispettivamente. dai seguenti: "234", "207" e "117";

al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali";

al comma 8, primo periodo, le parole: " la garanzia del Fondo puo' essere accordata con un massimale dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia del Fondo puo' essere accordata con un massimale del 90 per cento".

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti.

" ART. 2-bis. - 1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

  1. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

  2. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonche' la documentazione sull'operativita' del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.

    ART. 2-ter. - 1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attivita' nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini...

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