ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691
All'articolo 1:
al comma 3, dopo le parole: " abbiano subito la distruzione o la perdita" sono inserite le seguenti "o il danneggiamento";
il comma 4 e' sostituito dal seguente
"4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996".
All'articolo 2:
al comma 1, gli importi: "260", "230" e "130" sono sostituiti, rispettivamente. dai seguenti: "234", "207" e "117";
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali";
al comma 8, primo periodo, le parole: " la garanzia del Fondo puo' essere accordata con un massimale dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia del Fondo puo' essere accordata con un massimale del 90 per cento".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti.
" ART. 2-bis. - 1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.
Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.
I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonche' la documentazione sull'operativita' del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.
ART. 2-ter. - 1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attivita' nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini...