DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691 - Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

Coming into Force20 Dicembre 1994
Enactment Date19 Dicembre 1994
Published date19 Dicembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/12/19/094G0749/CONSOLIDATED/20120626
Official Gazette PublicationGU n.295 del 19-12-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonche' di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attivita' economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato:

    1. limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

    2. per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

  2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

  3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

  4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Art 1.
  1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato:

    1. limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

    2. per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

  2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

  3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subi'to la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996.

Art 1.
  1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili anche ad uso non abitativo , ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato:

    1. limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

    2. per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

    1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni .

  2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via d'accesso danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

  3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

    3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale e' ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo .

  4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 720 miliardi per l'anno 1996.

Art 1.
  1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili anche ad uso non abitativo, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato:

    1. limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

    2. per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo e non abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

    1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni .

  2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via d'accesso danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

  3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

    3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale e' ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo .

  4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT