LEGGE 21 gennaio 1995, n. 22 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

Coming into Force24 Gennaio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/01/23/095G0042/CONSOLIDATED/20100508
Published date23 Gennaio 1995
Enactment Date21 Gennaio 1995
Official Gazette PublicationGU n.18 del 23-01-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 gennaio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 35. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 22 febbraio 1995.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24

NOVEMBRE 1994, N. 646

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. E' istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalita' di cui all'articolo 3.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate: La rimanente quota di 100 miliardi e' iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilita' speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilita' speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

  2. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessita' i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresi' procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

  3. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale e' prorogato al 28 febbraio 1995.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato puo' avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici gia' effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

  6. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti".

    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3. - 1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attivita' di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumita' ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessita'. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresi':

    1. per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonche' dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

    2. per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

    3. per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonche' da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

    4. per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

  7. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

  8. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

  9. In caso di piu' enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

  10. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entita' dei danni.

  11. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessita' di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorita' di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.

    All'articolo 4:

    i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    "2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici dei Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

  12. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

  13. I materiali litoidi rimossi dei corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosita', sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti cosi' realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

  14. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonche' per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorita' di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del...

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