DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 - Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia

Coming into Force06 Ottobre 1993
Published date05 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/05/093G0472/CONSOLIDATED/20121229
Enactment Date05 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Programmi di investimento 1993-1995

  1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine, ha facolta' di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili ad opere affidabili per l'esecuzione entro novanta giorni dalla delibera CIPE, con priorita' per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

  2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

  3. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa.

  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

    " 1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F".

    "3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1".

  5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    "6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori pre- via conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo".

Art 1.

Programmi di investimento 1993-1995

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorita', del grado di effettiva esecutivita' dei progetti, della loro conformita' agli strumenti urbanistici vigenti nonche' dell'importanza degli interventi per la funzionalita' di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facolta' di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorita' per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

  1. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data analitica indicazione delle variazioni apportate al bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-95 in esecuzione del presente decreto.

  2. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilita' alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunita' montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate.

  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

    " 1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F".

    "3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne da' comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1".

  4. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    "6-bis. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino gia' aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori pre- via conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri di cui al...

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