DECRETO-LEGGE 9 novembre 1994, n. 624 - Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

Coming into Force09 Novembre 1994
Published date09 Novembre 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/11/09/094G0067/CONSOLIDATED/19950123
Enactment Date09 Novembre 1994
Official Gazette PublicationGU n.262 del 09-11-1994
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 delle Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessita' in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversita' atmosferiche e da eventi alluvionali nel mese di novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

Art 2.
  1. E' istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza dal Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile, con il compito di ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalita' di cui all'articolo 3. Il Comitato provvede d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilita' speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi e' iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilita' speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilita' speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 3.
  1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attivita' di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla...

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