LEGGE 4 dicembre 1993, n. 493 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia

Coming into Force05 Dicembre 1993
Published date04 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/04/093G0575/CONSOLIDATED/20121229
Enactment Date04 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.285 del 04-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 101, 7 giugno 1993, n. 180, e 6 agosto 1993, n. 280.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri SPAVENTA, Ministro del bilancio e

della programmazione economica GIUGNI, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale MERLONI, Ministro dei lavori

pubblici Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 dicembre 1993.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 398

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE, anche mediante modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine di verificare l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene conto, nella determinazione delle priorita', del grado di effettiva esecutivita' dei progetti, della loro conformita' agli strumenti urbanistici vigenti nonche' dell'importanza degli interventi per la funzionalita' di opere esistenti e non completate. Il CIPE, nello stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facolta' di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui prosecuzione risulti non conveniente e di destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle destinate ad interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, ad opere affidabili per l'esecuzione entro centottanta giorni dalla data della delibera del CIPE stesso, con priorita' per quelle dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente, nel triennio 1993-1995, le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista";

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato sono revocati, qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato la impossibilita' alla esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro competente per materia. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche di cui al periodo precedente possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, a comuni, province e comunita' montane, per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti, nei limiti temporali e finanziari residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente erogate";

al comma 4, capoverso 1, le parole: "30 settembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla medesima data".

All'articolo 2:

al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonche' alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi";

al comma 4, dopo le parole: "sostenere per l'esproprio" sono inserite le seguenti: "nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: ", con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni" con le seguenti: ", sulla base di una verifica di congruita' e funzionalita' anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico gia' previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione"; al medesimo terzo periodo le parole: "e privato" sono soppresse; e, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "I componenti del comitato tecnico di cui al precedente periodo sono individuati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel quale e' fissato anche il relativo rimborso spese";

al comma 7, capoverso, le parole: "proprio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "propria disposizione";

il comma 11 e' sostituito dal seguente:

"11. Sono trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali rel- ative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonche' degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968 Sono altresi' trasferite alla Regione siciliana le funzioni statali attinenti l'istruttoria delle pratiche relative a contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987 n. 120".

All'articolo 3:

al comma 1, la cifra: "2,50" e' sostituita dalla seguente: "3".

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). -1. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente articolo ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni.

  1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, redige e trasmette alla commissione edilizia comunale la relazione per il parere di competenza. Il termine di cui al presente comma puo' essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato un'integrazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione. Tale termine decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

  3. La commissione edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorita' competente ad emanare il provvedimento.

  5. Il provvedimento conclusivo e' adottato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4. Di esso e' data immediata notizia all'interessato.

  6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o in piego raccomandato con avviso di ricevimento, puo' richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

  7. Decorso altresi' inutilmente il termine intimato di cui al comma 7, il responsabile del procedimento e il soggetto competente alla adozione del provvedimento rispondono per...

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