DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76 - Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982

Coming into Force27 Aprile 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/04/12/090G0112/CONSOLIDATED/19970811
Published date12 Aprile 1990
Enactment Date30 Marzo 1990
Official Gazette PublicationGU n.86 del 12-04-1990 - Suppl. Ordinario n. 23
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;

Visti l'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che hanno prorogato il termine per l'emanazione del citato testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile; EMANA

il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri MISASI, Ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno

GAVA, Ministro dell'interno

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia

CIRINO POMICINO, Ministro del

bilancio e della programmazione

economica

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

PRANDINI, Ministro dei lavori

pubblici

FACCHIANO, Ministro per i beni

culturali e ambientali

LATTANZIO, Ministro per il

coordinamento della protezione

civile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art 2.

(Dichiarazione di preminente interesse nazionale) Art. 2, c. 1, L.n. 219/1981; Art. 6, c. 11, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. L.n. 120/1987 1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quelle delle regioni Puglia e Calabria, rispettivamente, colpite dallo stesso evento sismico e da quello del 21 marzo 1982. Art. 2, c. 2, L.n. 219/1981 2. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunita' montane.

Art 3.

(Fondo per il risanamento e la ricostruzione) Art. 3, c. 1 L.n. 219/1981 1. Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Idem, c. 3 2. Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato si previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti. Idem, c. 4; Art. 2, c. 1, L.n. 12/1988 3. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesorerie centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1. Art. 3, c. 5, L.n. 219/1981 4. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 11 quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilita' previste nel precedente primo comma. Art. 15, D.L. n. 415/1989, 5. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali. Idem, c. 10 6. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivant. da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico. Idem, c. 11 7. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli...

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