LEGGE 27 marzo 1987, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'

Coming into Force28 Marzo 1987
Published date28 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/28/087U0120/ORIGINAL
Enactment Date27 Marzo 1987
Official Gazette PublicationGU n.73 del 28-03-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare la emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita', e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 2:

    il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

    "1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

    1. determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

    2. erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

    3. realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita';

    4. determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

    5. adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

    6. realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

    1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi del comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi";

    al comma 2, le parole: "comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise".

    All'articolo 3:

    al comma 3, le parole: "ed un ingegnere" sono sostituite dalle seguenti: ", un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico";

    al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    "Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219".

    All'articolo 4:

    al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

    "Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione";

    dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo e', altresi', esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 - 10, 11 e 12 del presente decreto".

    All'articolo 5:

    al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    "Per l'attuazione delle finalita' di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento";

    dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

    "2-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno" sono sostituite dalle seguenti:

    "Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' di Salerno"";

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219";

    dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

    "5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi";

    il comma 6 e' sostituito dal seguente:

    "6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. La proprieta' dei prefabbricati e delle roulottes, gia' acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamita', viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187";

    il comma 7 e' sostituito dal seguente:

    "7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati"";

    al comma 11, sono soppresse le parole: "nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e";

    dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

    "15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessita' connesse ad eventi sismici, nonche' in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il personale di cui al presente comma, e' fissato al 30 aprile 1987. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente...

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