DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'

Coming into Force27 Gennaio 1987
Enactment Date26 Gennaio 1987
Published date26 Gennaio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/01/26/087U0008/CONSOLIDATED/20040330
Official Gazette PublicationGU n.20 del 26-01-1987
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumita' determinate, in molte localita' del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonche' di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987 e provvedimenti relativi ad altre calamita' naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.
  1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali e' accertato, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumita' dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini e' autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

  2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonche' a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonche' regionali.

  3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e' integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

  4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

  5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, e' autorizzato, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta piu' adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamita' o eventi straordinari di particolare gravita'. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Art 2.
  1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi del comune di Senise, nonche' alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

    1. determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

    2. erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

    3. realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita';

    4. determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

    5. adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

    6. realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

  2. Il programma di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

  3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumita' nella localita' Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati gia' disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art 2.

((1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

  1. determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

  2. erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

  3. realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita';

  4. determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

  5. adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

  6. realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi del comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi)).

  1. Il programma di cui al comma 1 e' trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

  2. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-bis del...

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