LEGGE 9 agosto 1986, n. 472 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata

Coming into Force14 Agosto 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/08/13/086U0472/ORIGINAL
Enactment Date09 Agosto 1986
Published date13 Agosto 1986
Official Gazette PublicationGU n.187 del 13-08-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamita' nonche' finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

    "1-bis. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

    1-ter. I comuni sedi di titolarita' di segretari comunali utilizzati dalle amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1 settembre 1986 nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987";

    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "4-bis. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogato al 31 dicembre 1986.

    4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attivita' produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.

    4-quater. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

    4-quinquies. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987".

    Dopo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT