LEGGE 24 luglio 1984, n. 363 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

Coming into Force25 Luglio 1984
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date24 Luglio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/07/24/084U0363/CONSOLIDATED/20120209
Published date24 Luglio 1984
Official Gazette PublicationGU n.202 del 24-07-1984
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1, le parole: "al successivo articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 800 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3 dell'articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi".

All'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunita' montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamita' di cui all'articolo 1 alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

  1. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative";

    i commi 3, 4, 6, 7 e 8 sono soppressi;

    al comma 9, le parole: "propria ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "proprie ordinanze";

    i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

    "10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. E' fatta salva la facolta' delle regioni di applicare le normative statali e regionali gia' in vigore.

  2. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in modo unitario per due o piu' unita' immobiliari, i limiti di contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti al comune, la somma spettante e' versata al comune medesimo dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori".

    All'articolo 3:

    il seguente comma e' premesso al comma 1:

    "Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti nelle zone ad alto rischio sismico, nonche' proposte per la realizzazione di un programma operativo per il loro adeguamento antisismico";

    al comma 1, dopo le parole: "e' autorizzato" sono aggiunte le seguenti: "fino al 30 giugno 1985";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i provveditorati alle opere pubbliche".

    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

    "1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattuazione e di ricostruzione, gli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone della regione Umbria di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine il fondo per la protezione civile e' integrato di lire 20 miliardi per il 1984, di lire 80 miliardi per il 1985 e di lire 150 miliardi per il 1986. Allo onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)".

  3. IL Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  4. Con le disponibilita' del fondo per la protezione civile il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi per le altre calamita' naturali, gia' individuate con propria ordinanza".

    All'articolo 6:

    il seguente comma e' premesso al comma 1:

    "Le amministrazioni dello Stato comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamita', dandone notizia alle regioni interessate".

    al comma 1, le parole: "ed allo sviluppo" sono soppresse;

    dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:

    "6-bis. I lavori e le opere di cui al presente articolo sono realizzati sentite le regioni interessate".

    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

    "Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorita' statali, regionali, provinciali e comunali, emanati nei sessanta giorni immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, si considerano legittimi, ferme restando eventuali responsabilita' penali, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici".

    All'articolo 8, il comma 3 e' soppresso.

    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

    "1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la difesa dalle calamita' naturali collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a ricostituire il gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

  5. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.

  6. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale tecnico.

  7. Con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e' autorizzato a concedere contributi straordinari allo Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od istituti che svolgono attivita' di ricerca nel campo della protezione civile, per il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.

  8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo', in deroga alle vigenti...

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