DECRETO-LEGGE 26 maggio 1984, n. 159 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania

Coming into Force29 Maggio 1984
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date26 Maggio 1984
Published date28 Maggio 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/05/28/084U0159/CONSOLIDATED/20120209
Official Gazette PublicationGU n.145 del 28-05-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al successivo articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-88, la complessiva spesa di lire 800 miliardi.

  2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al comma 3 dell'articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi.

  2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al comma 3 dell'articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire lire 1.100 miliardi.

  2. La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

Art 2.
  1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni ed i comuni interessati comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle zone colpite dalle calamita' di cui al precedente articolo 1.

  2. Entro i successivi quindici giorni, il CIPE, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvede alla individuazione, nell'ambito della somma di cui al precedente articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

  3. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente comma, alla individuazione provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

  4. Le amministrazioni destinatarie delle quote di cui ai precedenti commi provvedono ai relativi interventi di riattuazione e di ricostruzione degli edifici e delle opere danneggiate o distrutte.

  5. Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

  6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con proprie ordinanze, provvede a ripartire annualmente le quote individuate ai sensi dei precedenti commi sulla base di programmi di intervento, presentati al Ministro stesso entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere effettuati gli interventi medesimi.

  7. Per la parte di tali programmi relativa alle ricostruzioni nel territorio del parco nazionale d'Abruzzo le ordinanze di cui al precedente comma sono adottate d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro per l'ecologia ai fini di garantire gli interessi di tutela del parco.

  8. Il primo programma e' presentato entro il 30 settembre 1984.

  9. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' in ordine alla riattuazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamita' di cui al presente decreto.

  10. Per la ricostruzione si applica la disciplina della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibile e salvo quanto diversamente stabilito con le norme di cui al presente decreto.

  11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i comuni determinano le zone di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

  12. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, ne' con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

  13. Le ordinanze emanate in attuazione del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  14. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo degli anni dal 1985 al 1989, presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

Art 2.

((1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunita' montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamita' di cui all'articolo 1 alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

  1. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative)).

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363

  3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363

  4. Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363

  6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363

  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363

  8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, determina, con proprie ordinanze, i criteri e le modalita' in ordine alla riattuazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamita' di cui al presente decreto.

    ((10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. E' fatta salva la facolta' delle regioni di applicare le normative statali e regionali gia' in vigore.

  9. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione...

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