Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al successivo articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-88, la complessiva spesa di lire 800 miliardi.
La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al comma 3 dell'articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire 900 miliardi.
La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione colpita dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Per far fronte ai necessari interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania nonche' a quelli di cui al comma 3 dell'articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di lire lire 1.100 miliardi.
La somma di cui al precedente comma affluisce al fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.
Art
2.
((1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le comunita' montane trasmettono la valutazione dei danni provocati dalle calamita' di cui all'articolo 1 alle regioni interessate, che ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura possono essere determinate eventuali variazioni compensative)).
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363
Restano fermi i poteri e le attribuzioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 LUGLIO 1984, N.363
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Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, determina, con proprie ordinanze, i criteri e le modalita' in ordine alla riattuazione degli edifici e delle opere danneggiate dalle calamita' di cui al presente decreto.
((10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. E' fatta salva la facolta' delle regioni di applicare le normative statali e regionali gia' in vigore.
Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione...