LEGGE 23 dicembre 1982, n. 938 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali

Coming into Force30 Dicembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/29/082U0938/ORIGINAL
Enactment Date23 Dicembre 1982
Published date29 Dicembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.356 del 29-12-1982
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al secondo comma, le parole: "di intesa con le regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessita' dell'emergenza";

All'articolo 2:

sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche'";

e' aggiunto il seguente comma:

"Al Fondo per la protezione civile viene altresi' assegnata la somma di lire 80 miliardi";

L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:

"Per gli adempimenti di cui al presente decreto e' autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di quaranta unita', dille qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il personale civile e' collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non e' computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, e' collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado";

L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:

"Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione...

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