DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. 829 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali

Coming into Force16 Novembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/11/15/082U0829/CONSOLIDATED/19870126
Published date15 Novembre 1982
Enactment Date12 Novembre 1982
Official Gazette PublicationGU n.314 del 15-11-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;

Considerata altresi' la necessita' di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in case di calamita' naturali e di eventi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare, con le modalita' del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilita' del "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Con le disponibilita' del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attivita' previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, d'intesa con le regioni interessate, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamita' naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT