DECRETO-LEGGE 2 aprile 1982, n. 129 - Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982

Coming into Force06 Aprile 1982
Published date05 Aprile 1982
Enactment Date02 Aprile 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/04/05/082U0129/CONSOLIDATED/19831231
Official Gazette PublicationGU n.93 del 05-04-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

Ai fini dell'avvio dei lavori di ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.

Agli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dal terremoto di cui al precedente primo comma, individuati ai sensi del precedente secondo comma, si provvede con i...

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