IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al potenziamento delle capacita' operative dei servizi di protezione civile nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello interno, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Le disposizioni contenute nel settimo comma dello articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, cosi' come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche ai contratti ed alle altre spese in economia da effettuarsi in relazione alle esigenze connesse all'attivita' di concorso esplicate dalle Forze armate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi sul territorio nazionale.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti ed alle spese in economia da effettuarsi in ordine alle attivita' di protezione civile svolte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale vi provvede con le modalita' e i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.