DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. 428 - Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi

Coming into Force13 Luglio 1982
End of Effective Date30 Novembre 2000
Published date13 Luglio 1982
Enactment Date10 Luglio 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/07/13/082U0428/CONSOLIDATED/20001130
Official Gazette PublicationGU n.190 del 13-07-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al potenziamento delle capacita' operative dei servizi di protezione civile nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello interno, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le disposizioni contenute nel settimo comma dello articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, cosi' come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche ai contratti ed alle altre spese in economia da effettuarsi in relazione alle esigenze connesse all'attivita' di concorso esplicate dalle Forze armate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi sul territorio nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti ed alle spese in economia da effettuarsi in ordine alle attivita' di protezione civile svolte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale vi provvede con le modalita' e i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353.

Art 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto e' costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la protezione civile".

Il Fondo e' alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale...

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