LEGGE 29 aprile 1982, n. 187 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

Coming into Force01 Maggio 1982
Published date30 Aprile 1982
Enactment Date29 Aprile 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/04/30/082U0187/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.118 del 30-04-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, le parole: "al commissario dal prestito" sono sostituite dalle seguenti: "al commissario per le zone terremotate dal prestito";

il sesto comma e' sostituito dal seguente:

"La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che gia' presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate";

al nono comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

"Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale dei suddetti atti commissariali e' pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania";

il decimo comma e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983. Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma".

All'articolo 2:

al primo comma, le parole: "al commissario per le zone terremotate" sono sostituite dalle seguenti:

"tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate";

il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono";

al quarto comma, dopo la parola: "procede" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 30 giugno 1982,";

il quinto comma e' sostituito dai seguenti:

"I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamita' naturali.

Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non piu' necessari alle finalita' per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati";

al sesto comma, le parole: "In ordine a quanto precede" sono sostituite dalle seguenti: "In ordine a quanto previsto dal precedente comma", le parole:

"i limiti di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "i limiti di competenza nella spesa" e sono aggiunte, in fine, le parole: "I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti".

All'articolo 3:

il sesto comma e' sostituito dai seguenti:

"Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad enti ed istituzioni sulle disponibilita' del fondo, nonche' gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per l'erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.

L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".

Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis. - Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate al sesto comma dell'articolo 3, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda di credito, previa acquisizione della documentazione di cui al settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento utile successivo, a recuperare le ritenute versate e ad accreditare sul relativo deposito o conto corrente la somma corrispondente, dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria".

L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici".

All'articolo 5:

il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata e' autorizzato il collocamento in aspettativa:

1) quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonche' di un consigliere della minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa;

2) quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa;

3) quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse;

4) quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo piu' consistente delle stesse";

dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"Il collocamento in aspettativa e' autorizzato, altresi', in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge";

il secondo comma e' soppresso;

il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunita' montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa e' autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonche' di un consigliere della Minoranza designato dal gruppo piu' consistente della stessa";

il quarto comma e' soppresso;

al quinto comma, le parole: "Agli amministratori collocati in aspettativa" sono sostituite dalle seguenti:

"Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi";

al sesto comma, le parole: "di cui al primo comma" sono sostituite dalla seguente: "disastrati" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennita' e' concessa con decorrenza dal 1 luglio 1981";

al settimo comma, le parole: "gli amministratori incaricati" sono sostituite dalle seguenti: "i sindaci o i loro delegati";

dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennita' previste dalla legge, una indennita' speciale di L. 600.000 mensili.

Ai soli fini della determinazione delle indennita' di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.

Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali e' stato autorizzato il collocamento in aspettativa.

Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, e' a carico...

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