LEGGE 3 aprile 1980, n. 115 - Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi

Coming into Force06 Aprile 1980
Published date05 Aprile 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/04/05/080U0115/ORIGINAL
Enactment Date03 Aprile 1980
Official Gazette PublicationGU n.95 del 05-04-1980
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per provvedere alle necessita' di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, e' assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di:

  1. lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982;

  2. lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982;

  3. lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982.

Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalita' di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonche' agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art 2.

Per conseguire le finalita' di cui al precedente articolo 1, le regioni, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con proprie leggi definiscono:

  1. le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione in base a piani comunali o intercomunali pluriennali, in armonia con gli indirizzi programmatici regionali, articolati in piani annuali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali, da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

  2. le indicazioni e i termini per l'elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, loro consorzi e comunita' montane dei piani di cui alla precedente lettera a) alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunita', tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale, nonche' le modalita' con le quali la regione provvede al coordinamento degli stessi piani;

  3. le norme per la determinazione dei contributi e per la concessione di mutui a tasso agevolato, nonche' i criteri per coordinare ed armonizzare le varie disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi ai danneggiati da eventi sismici verificatisi, al fine di conseguire una gestione unitaria di tutte le provvidenze e di evitare l'eventuale cumulo di benefici.

    Ai fini della concessione dei contributi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi stessi possono essere concessi anche ad uno soltanto dei comproprietari che ne abbia fatto richiesta, salvo il diritto degli altri comproprietari sull'immobile ripristinato o ricostruito;

  4. i criteri per l'attuazione degli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364;

  5. le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

  6. le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

  7. il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT