LEGGE 2 maggio 1983, n. 156 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Coming into Force22 Maggio 1983
Published date07 Maggio 1983
Enactment Date02 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/07/083U0156/CONSOLIDATED/19860301
Official Gazette PublicationGU n.124 del 07-05-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della citta' di Ancona, e' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.

Per la concessione di contributi pluriennali e' altresi' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:

  1. erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;

  2. erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attivita' produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;

  3. realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;

  4. realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della citta' di Ancona, da affidarsi anche in concessione;

  5. realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;

  6. realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla citta';

  7. determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;

  8. adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle, opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;

  9. ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona.

Art 2.

Per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico "Istituto nazionale di riposo cura per anziani (INRCA)" e della casa di riposo per anziani "Tambroni", resi inagibili dalla frana, e' assegnato alla regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per il triennio 1983-85, nella misura rispettivamente di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 40 miliardi per l'anno 1985. Alla copertura della relativa spesa si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Le opere di cui al precedente comma devono essere realizzate, anche con interventi di accorpamento o riconversione, di intesa con il Ministro della sanita', nel rispetto delle previsioni del piano socio-sanitario regionale.

Art 3.

Per la ricostruzione della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Ancona, distrutta dalla frana, e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il biennio 1983-84 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 3 miliardi.

L'utilizzazione dei fondi di cui al comma precedente avverra' secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

Art 4.

Per provvedere alle necessita' di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-84 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.

Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.

L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma e' considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvedera' l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art 4.

Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale, nonche' per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-84 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.

Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonche' dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.

L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma e' considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvedera' l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art 5.

La regione determina le modalita' e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

Per la ricostruzione di unita' immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, puo' essere assegnato:

1) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;

2) per le ulteriori unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sulla residua spesa cosi' determinata, un contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed e' cedibile. Il contributo in conto capitale puo' essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.

La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, puo' integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalita' stabiliti con legge regionale.

La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare all'epoca della frana, alla superficie utile abitabile...

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