DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154 - Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

Coming into Force04 Maggio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/03/095G0195/CONSOLIDATED/19990515
Enactment Date03 Maggio 1995
Published date03 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.101 del 03-05-1995
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare ed ad integrare la normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali negli anni 1993 e 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:

    " 1. Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

  2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

  3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorita' di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalita' e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.".

  4. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

  5. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare ed ad integrare la normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali negli anni 1993 e 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:

    " 1. Per fronteggiare le necessita' derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e gia' individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

  2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

  3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorita' di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalita' e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.".

  4. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

  5. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

Art 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa" sono aggiunte le seguenti: "comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati".

Art 2.
  1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa" sono aggiunte le seguenti: "comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati".

((1-bis. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilita' di cui allo stesso articolo 8, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

1-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".

1-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo".

1-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso".

1-sexies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale e' ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

1-septies. Per le finalita' previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-lgge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza)).

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

((1. E' assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

  1. All'onere derivante...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT