LEGGE 30 giugno 1995, n. 265 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

Coming into Force02 Luglio 1995
Published date01 Luglio 1995
Enactment Date30 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/07/01/095G0302/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 giugno 1995 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

CORONAS, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------

AVVERTENZA: Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 luglio 1995. ------------

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1995, N. 154

All'articolo 2:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilita' di cui allo stesso articolo 8, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

1-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".

1-quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo".

1-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso".

1-sexies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' aggiunto il seguente:

"3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale e' ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

1-septies. Per le finalita' previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-lgge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e' stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35...

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