DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force28 Aprile 1993
End of Effective Date31 Dicembre 2006
Enactment Date21 Aprile 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/27/093G0182/CONSOLIDATED/20051228
Published date27 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.97 del 27-04-1993 - Suppl. Ordinario n. 40
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252

Art 2.

D e s t i n a t a r i

  1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

    1. per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

    2. per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

    1. per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito;

    2. per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art 2.

D e s t i n a t a r i

  1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

    1. per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

    2. per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

    b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

    a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

    1. per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art 2.

D e s t i n a t a r i

  1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite:

    1. per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;

    2. per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio.

    b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.

    b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 7

  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite:

    1. per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter) , esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; 7

    2. per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. AGGIORNAMENTO (7)

    Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1° gennaio 2001".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252

Art 3.

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

    1. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;

    2. accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

    3. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

  2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

  3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.

  4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale.

Art 3.

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

    1. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

    2. accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

    3. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

    c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.

  2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

  3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.

  4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalita' di partecipazione garantendo la liberta' di adesione individuale.

Art 3.

Istituzione delle forme pensionistiche complementari

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:

    1. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio...

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