TITOLO II Decentramento di attribuzioni alle Intendenze di finanza
Art
2.
L'alienazione e la permuta di beni mobili ed immobili di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato sono di competenza dell'intendente di finanza in tutti i casi in cui per i relativi progetti non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato.
I relativi pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti nell'Ufficio del registro, nel cui distretto i beni o la maggior parte di essi sono situati.
Per i progetti di alienazione e di permuta per i quali sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i pubblici incanti, le licitazioni e le trattative private sono tenuti presso la Intendenza di finanza della Provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano.
La stipulazione dei conseguenti contratti e' effettuata presso l'Intendenza di finanza o presso l'Ufficio del registro a seconda che sui relativi progetti sia richiesto o meno il parere del Consiglio di Stato.
I verbali di aggiudicazione ed i contratti sono approvati dall'Intendenza di finanza o dal Ministero delle finanze, a seconda che le aste, le licitazioni o le stipule siano state effettuate presso l'Ufficio del registro o presso l'Intendenza di finanza.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
Art
2.
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Art
3.
Gli intendenti di finanza sono competenti a dare in concessione ovvero in locazione beni immobili dello Stato, in tutti i casi in cui non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato e la durata della concessione o della locazione non ecceda i sei anni.
I relativi atti e contatti sono stipulati presso l'Ufficio del registro ed approvati dall'intendente di finanza.
Quando o il canone complessivo o la durata dell'atto o del contratto supera i prodotti limiti, l'atto o il contratto e' stipulato presso l'intendenza di finanza ed approvato dal Ministero.
Art
3.
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Art
4.
All'intendente di finanza e' deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali stipulati ed approvati dalle Amministrazioni interessate, sino al limite di somma di L. 2.400.000.
Art
4.
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Art
5.
All'intendente di finanza e' deferita la competenza a provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione, senza preventiva autorizzazione, sino al limite di somma di L. 300.000.
Art
5.
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Art
6.
La nomina della Commissione per lo scarto degli atti di archivio degli uffici amministrativi, di cui all'art. 69 del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, modificato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313, e' deferita, per gli uffici finanziari periferici, all'intendente di finanza competente per territorio.
Art
6.
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Art
7.
Il primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulla imposta di bollo, e' modificato come segue:
"Per determinate categorie di atti e scritti posti in essere dal medesimo contribuente, l'intendente di finanza puo' consentire, su richiesta dell'interessato, che il pagamento dell'imposta di bollo avvenga in modo straordinario anche nei casi in cui e' previsto esclusivamente l'uso della carta bollata".
Art
7.
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Art
8.
L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulle imposte di bollo, e' sostituito come segue:
"Per determinate categorie di atti o scritti l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta, anziche' in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale, mediante apposita convenzione, con l'osservanza delle norme di cui al precedente articolo e di quelle altre modalita' e cautele che, in relazione alla natura degli atti e scritti, saranno ritenute necessarie".
Art
8.
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Art
9.
L'autorizzazione per la vendita al pubblico dei valori bollati, richiesta dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sulla imposta di bollo, e' data dall'intendente di finanza.
Art
9.
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Art
10.
Il primo comma dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' modificato come segue:
"I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione della tassa di di circolazione sono decisi dall'intendente di finanza. Contro tali decisioni se l'ammontare controverso della tassa superi le L. 50.000, e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nel termine di giorni trenta dalla loro notificazione"
Art
10.
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Art
11.
Il secondo comma dell'art. 14 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e' modificato come segue:
"Contro tali decisioni e' ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le L. 50.000".
Art
11.
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Art
12.
Il secondo comma dell'art. 39 della legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e' modificato come segue:
"Contro la decisione dell'intendente e' ammesso, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, il ricorso al Ministro per le finanze, soltanto se l'ammontare delle tasse e sopratasse in contestazione superi le L. 50.000".
Art
12.
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Art
13.
L'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e' sostituito come segue:
La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta sull'entrata nei casi previsti dall'art. 47 dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e' deferita all'intendente di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di L. 1.000.000; al Ministro per le finanze, negli altri casi".
Art
13.
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Art
14.
L'ultimo comma dell'art. 56 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo quanto disposto nell'art. 15 del presente decreto, e' modificato come segue:
"Il ricorso...