DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1953, n. 112 - Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative

Coming into Force05 Aprile 1953
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date20 Marzo 1953
Published date21 Marzo 1953
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1953/03/21/053U0112/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.67 del 21-03-1953 - Suppl. Ordinario n. 670
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 14 marzo 1952, n. 128, il quale delega il Governo della Repubblica a procedere, entro un anno dalla sua entrata in vigore, alla raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e ad apportarvi le modifiche ed aggiunte necessarie per il loro coordinamento e per una piu' precisa formulazione tecnica delle disposizioni stesse;

Ritenuto che la legge 14 marzo 1952, n. 128, e' entrata in vigore il 23 marzo 1952;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico.

E' approvato il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative che, firmato dal Ministro per le finanze, e' pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI- VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 21 marzo 1953 Atti del

Governo, registro n. 75, foglio n. 117. - PALLA

Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative

TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art 1. - Oggetto del tributo

Art. 1 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 581.

Art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604.

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'annessa tabella A sono soggetti alle tasse da essa previste.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati dai ministeri e dalle altre amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, sotto il nome di "diritti di segreteria", le tasse previste dalla, tabella B.

Art 2. - Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto

Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non e' eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

Art 3. - Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo

Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 5, alleg. F del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849.

Per l'accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all'art. 1, si osservano le norme stabilite nelle tabelle.

La riscossione e' fatta sia in modo ordinario dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o e' ricevuta la dichiarazione; sia mediante speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all'autorita' o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo.

Il pagamento in modo ordinario puo' anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

Le singole disposizioni dell'annessa tabella A stabiliscono i casi nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguito in uno dei modi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo.

Le tasse di cui ai numeri 45, lett. b e c), 47, lett. a), 48, 49, 50 della tabella A e quelle sul rilascio e la vidimazione annuale di cui all'art. 183 della tabella medesima sono riscosse mediante apposite marche.

Art 4. - Pagamento in abbonamento

Art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Qualora particolari norme legislative dispongano che la corresponsione delle tasse e imposte indirette sugli affari sia effettuata da determinati enti mediante speciali sistemi di abbonamento, detti enti sono esonerati dal pagamento delle tasse di cui alle tabelle A e B, nei limiti stabiliti dalle predette norme.

Art 5. - Prenotazione a debito

Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 102 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a meta' e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

Eguale beneficio compete ai consorzi, alle societa' ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge silla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.

Esazione coattiva.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Per l'esazione coattiva delle tasse sulle concessioni governative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art 5. - Prenotazione a debito

Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 102 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a meta' e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

Eguale beneficio compete ai consorzi, alle societa' ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge silla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.

Esazione coattiva.

Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418.

Per l'esazione coattiva delle tasse sulle concessioni governative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Esenzioni a favore delle societa' zolfifere

Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

((Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle tabelle o da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo.

Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale o una rappresentanza.))

Art 7. - Esenzioni a favore delle societa' zolfifere

Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo.

Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono per tutta la durata del loro esercizio di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale od una rappresentanza.

Art 8. - Esenzioni dai diritti di segreteria

Art 28 del regio decreto 30...

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