VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII n. 1547;
Vista la legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV n. 645;
Visto il regolamento generale dei servizi postali parte seconda (servizi a danaro), approvato con R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775;
Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1925-III, istitutivo del vaglia postale per tasse e concessioni;
Ritenute opportuno di provvedere alla soppressione del vaglia postale per tasse e concessioni ed alla sua sostituzione con operazioni di conto corrente e di adottare altri provvedimenti riflettenti il servizio dei conti correnti postali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
Alla legge postale e delle telecomunicazioni, testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni
L'art. 94 e' soppresso.
Di seguito all'art. 111 e' aggiunto il seguente nuovo articolo 111-bis.
«Il pagamento in modo ordinario delle somme dovute all'Erario per tasse sulle concessioni governative puo' essere fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali mediante postagiro esenti da tassa, ovvero mediante versamenti soggetti alle speciali tasse stabilite. In entrambi i casi i pagamenti devono essere fatti a favore di appositi conti correnti intestati agli Uffici del registro.
Il pagamento delle tasse scolastiche e delle tasse di concessione governativa sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi deve essere esclusivamente fatto a mezzo del servizio dei conti correnti postali, o con gli altri mezzi espressamente consentiti dalle disposizioni di leggi o regolamenti speciali
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