DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189 - Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)

Coming into Force07 Giugno 2001
Enactment Date13 Febbraio 2001
Published date23 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/05/23/001G0245/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.118 del 23-05-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1076;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica20 aprile 1994, n. 367;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 aprile 1998, n. 154;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera dei deputati in ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale disposizione si pone come elemento di chiarificazione, anche ai fini dell'interpretazione organica dell'articolato normativo, circa i riflessi finanziari del provvedimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'alienazione:

    1. dei beni mobili delle amministrazioni dello Stato non piu' utilizzabili o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni non autorizzino la cessione alla Croce Rossa Italiana per le finalita' consentite;

    2. dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto dal comma 2;

    3. dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprieta' statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

  2. Nel rispetto dei principi fissati dal codice di procedura penale per procedimenti di alienazione di beni sequestrati e confiscati, e ferma restando la particolare disciplina di tali procedimenti, il presente regolamento si applica nei casi di alienazione di veicoli, anche registrati, che si ritengono abbandonati per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, salve le garanzie fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.

  3. Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al comma 2, provvedono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni, dalle quali consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Gli organi di polizia stradale, trascorso il periodo di tre mesi senza che il bene venga ritirato, trasmettono all'ufficio competente all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione amministrativa accessoria e del provvedimento di dissequestro, nonche' la prova della notificazione dell'obbligo del ritiro agli interessati.

  4. Non si ricorre alla procedura di cui al presente regolamento per:

    1. la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati per cause tecniche;

    2. la vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente, per ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico, applichi procedure speciali di vendita, anche all'estero;

    3. la vendita dei beni in dotazione alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari all'estero;

    4. la vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo;

    5. le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni di titoli e valori mobiliari dello Stato;

    6. la vendita di equipaggiamenti o beni recanti segni identificativi di corpi militari e di polizia.

  5. Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine pubblico in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera b), specificate categorie di beni mobili dall'applicazione del presente regolamento.

Art 2.

Inservibilita' dei beni

  1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del...

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