LEGGE 7 marzo 1996, n. 109 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

Coming into Force24 Marzo 1996
Enactment Date07 Marzo 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/03/09/096G0120/ORIGINAL
Published date09 Marzo 1996
Official Gazette PublicationGU n.58 del 09-03-1996 - Suppl. Ordinario n. 44
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei

ragionieri del distretto nonche' tra persone che, pur non munite

delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata

competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli

sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in

azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti

che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per

l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive

modificazioni".

Art 2.
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:

"5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente

articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure

concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci

miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su

ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle

aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31

maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine

l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies

della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite

dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario

nominati in relazione alle procedure concorsuali".

Art 3.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e' abrogato.

2. Dopo l'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-nonies. -

1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria

dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento,

all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede

nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda

confiscata, nonche' al prefetto e al Dipartimento della pubblica

sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente

ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in

cui risulti la competenza di piu' uffici del territorio, il

controllo e' esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle

finanze. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai

sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle

operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al

provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.

3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto applicabili, ai

sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del

decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle

finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98

del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese,

nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura

nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente

ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le

attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma

4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n.

287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del

Ministero delle finanze puo' avvalersi di apposite aperture di

credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico

capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del

Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della

normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del

Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni

aziendali confiscati e' effettuata con...

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