Art
1.
Il comma 3 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei
ragionieri del distretto nonche' tra persone che, pur non munite
delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata
competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli
sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in
azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti
che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per
l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni".
Art
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente
articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci
miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su
ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle
aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies
della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite
dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali".
Art
3.
1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-nonies. -
1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento,
all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede
nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda
confiscata, nonche' al prefetto e al Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in
cui risulti la competenza di piu' uffici del territorio, il
controllo e' esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle
finanze. L'amministratore puo' essere revocato in ogni tempo, ai
sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle
operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al
provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
3. L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto applicabili, ai
sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese,
nonche' alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura
nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente
ufficio del territorio del Ministero delle finanze, secondo le
attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma
4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo 1992, n.
287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del
Ministero delle finanze puo' avvalersi di apposite aperture di
credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico
capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della
normativa di contabilita' generale dello Stato e del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni
aziendali confiscati e' effettuata con...