LEGGE 4 agosto 1989, n. 282 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575

Coming into Force09 Agosto 1989
Enactment Date04 Agosto 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/08/08/089G0360/CONSOLIDATED/19890830
Published date08 Agosto 1989
Official Gazette PublicationGU n.184 del 08-08-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e

giustizia Visto, il Guardisigilli: VASSALLI

Allegato
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14

GIUGNO 1989, N. 230.

All'articolo 1:

al comma 1, primo capoverso, dopo il periodo, e' aggiunto il seguente: "Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416- bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente del tribunale";

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni".

All'articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di straordinaria amministrazione", sono aggiunte le seguenti: ", anche a tutela dei diritti di terzi,".

All'articolo 4:

al comma 5, secondo periodo, le parole: "dei fini istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "di fini istituzionali o sociali";

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "Se si e' proceduto per il reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immmobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunita' od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilita' e svolgano la propria attivita' nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta".

L'articolo 6 e' soppresso.

All'articolo 7:

il comma 4 e' soppresso;

al comma 6, sono soppresse le parole da: "nonche' l'articolo 24" fino alla fine.

All'articolo 8, al comma 1, le parole: "790 milioni" e: "400...

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