MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
GIUGNO 1989, N. 230.
All'articolo 1:
al comma 1, primo capoverso, dopo il periodo, e' aggiunto il seguente: "Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416- bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore e' disposta dal presidente del tribunale";
al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita' dei beni".
All'articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di straordinaria amministrazione", sono aggiunte le seguenti: ", anche a tutela dei diritti di terzi,".
All'articolo 4:
al comma 5, secondo periodo, le parole: "dei fini istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "di fini istituzionali o sociali";
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "Se si e' proceduto per il reato di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immmobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunita' od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilita' e svolgano la propria attivita' nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta".
L'articolo 6 e' soppresso.
All'articolo 7:
il comma 4 e' soppresso;
al comma 6, sono soppresse le parole da: "nonche' l'articolo 24" fino alla fine.
All'articolo 8, al comma 1, le parole: "790 milioni" e: "400...