Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 52, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 327;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 28 marzo 1962, n. 169;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 7, cosi' come modificata dalla legge 1° ottobre 1985, n. 539;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1986;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, cosi' come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, di seguito denominati GPL, nonche' l'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di GPL.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 52 della legge
23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2004, n.
215, come modificato dall'art. 1, comma 8 della legge
17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni in materia di organico del
personale della carriera diplomatica, delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di
veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di
deleghe legislative» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 2005, n. 194), cosi' recita:
52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di
petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto
legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche
attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche,
ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in
materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in materia di prevenzione e protezione dai
rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza,
anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attivita' e
l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la
commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con
l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.
.
- La legge 21 marzo 1958, n. 327, recante «Norme per la
concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di
gas di petrolio liquefatti», abrogata dal presente decreto,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1958, n.
92.
- La legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento
dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e stato giuridico e trattamento economico del
personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno
1961, n. 145.
- La legge 28 marzo 1962, n. 169, recante «Norme in
materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in
bombole», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
1962, n. 112.
- La legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina
delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1966, n. 204.
- La legge 2 febbraio 1973, n. 7, recante «Norme per
l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la
distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole»,
abrogata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1973, n. 42.
- La legge 1° ottobre 1985, n. 539, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7,
concernente «Norme per l'esercizio delle stazioni di
riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio
liquefatti in bombole»», abrogata dal presente decreto, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1985, n.
246.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 23 dicembre 1985, recante «Modalita' per
la contabilita' e norme regolamentari per la tenuta dei
bollettari di quietanza e della contabilita' specifica
delle cauzioni di gas di petrolio liquefatti», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1986, n. 10.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevati connessi con determinate sostanze
pericolose», e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
189/L alla Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 229.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose», e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 177/L alla Gazzetta Ufficiale
28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative», e' pubblicato
nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, recante «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n.
57.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL: l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o piu' serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o piu' punti di travaso e di riempimento, cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative concernenti le attivita' di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministero
dell'interno del 13 ottobre 2004, recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l'installazione e
l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di
capacita' complessiva superiore a 5 m(Elevato al Cubo) e/o
in recipienti...
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